Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Ridefinizione dei confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua senza il coinvolgimento degli enti locali interessati - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 8 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui, sostituendo l'art. 14, comma 2, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, ridefinisce i confini dei parchi naturali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua, senza coinvolgimento degli enti locali interessati. La norma impugnata dal Governo contrasta con quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lett. c), della legge quadro n. 394 del 1991, che garantisce agli enti locali la partecipazione alla gestione dell'area protetta, sicché essi non possono essere estromessi dal procedimento con cui si compie un atto di evidente rilievo gestionale, ovvero la variazione dei confini del parco. Del resto, tale variazione è avvenuta direttamente con legge, e deve perciò osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi del citato art. 22, compresa la interlocuzione con le autonomie locali.