Sentenza 195/2024 (ECLI:IT:COST:2024:195)
Massima numero 46556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  29/10/2024;  Decisione del  29/10/2024
Deposito del 06/12/2024; Pubblicazione in G. U. 11/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46552  46553  46554  46555  46557  46558  46559  46560  46561  46562  46563  46564


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Contributo regionale alla finanza pubblica - Riversamento per cassa al bilancio dello Stato del risparmio regionale - Durata temporale del contributo, dal 2024 al 2028 - Ricorso della Regione Campania - Lamentata invasione, da parte del legislatore statale, della sfera di competenza regionale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036009).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., dell’art. 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023, come modificato dall’art. 3, comma 12-octies, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che prevede un contributo da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, per gli anni dal 2024 al 2028, mediante riversamento per cassa del relativo importo al bilancio statale. La norma impugnata può essere qualificata come principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, sia perché determina l’importo complessivo del contributo richiesto alle regioni, lasciando alle stesse adeguati margini di autonomia sulle voci di spesa cui applicare i risparmi, sia perché il riversamento diretto è funzionale a conseguire con certezza, nello stesso anno in cui il contributo è contabilizzato, l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, lasciando all’autonomia regionale la facoltà di individuare ambiti e interventi per i quali ridurre gli stanziamenti di spesa. Nemmeno risulta violato il requisito della temporaneità dei contributi richiesti agli enti territoriali, in quanto la durata quinquennale del contributo in esame si ricollega al quadro normativo della nuova governance economica europea: il requisito della temporaneità, finora correlato alla estensione triennale della legge di bilancio appare, infatti, destinato a coordinarsi alla durata del Piano strutturale di bilancio, previsto dalle nuove regole europee, che abbraccia il quinquennio.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2023  n. 213  art. 1  co. 527

 30/12/2023  n. 215  art. 3  co. 12

legge  23/02/2024  n. 18  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte