Sentenza 138/1972 (ECLI:IT:COST:1972:138)
Massima numero 6250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6244  6245  6246  6247  6248  6249  6251  6252  6253


Titolo
SENT. 138/72 G. REGIONI ORDINARIE - FIERE E MERCATI - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI NELLA MATERIA - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 7, ART. 1, SECONDO COMMA, LETT. A - ESTENSIONE DEL TRASFERIMENTO ANCHE CON RIGUARDO A FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NON PERIODICHE - FONDAMENTO NELL'ART. 118, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - DISCREZIONALITA' DELL'AFFIDAMENTO DI POTERI NON COMPRESI NELLA SFERA REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In un giudizio di legittimita' costituzionale vertente su un decreto legislativo di trasferimento delle funzioni statali relative a materie assegnate dalla Costituzione alle regioni ordinarie, qualora le disposizioni impugnate riguardino tutte poteri riservati allo Stato, nessuna influenza puo' produrre la circostanza che altre disposizioni dello stesso decreto delegato abbiano trasferito alle regioni competenze amministrative non comprese nelle materie stesse. Percio' nella specie, il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 (trasferimento delle funzioni in materia di "fiere e mercati") essendo stato impugnato (con ricorsi delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia) nelle parti relative al mancato trasferimento di alcune delle competenze relative alle fiere internazionali e nazionali, non ha valore la considerazione che altre norme del decreto in questione hanno operato il trasferimento alle regioni anche di funzioni inerenti a fiere nazionali e perfino internazionali (quando non siano organizzate, con periodicita', dagli enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. n. 454 del 1934).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte