Sentenza 138/1972 (ECLI:IT:COST:1972:138)
Massima numero 6251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/72 H. REGIONI ORDINARIE - FIERE E MERCATI - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI E DEL RELATIVO PERSONALE - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE SOVRAREGIONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 7, ART. 1, SECONDO COMMA, LETT. A E B; ART. 2, COMMI PRIMO, TERZO E QUARTO; ARTT. 3, 4 E 8, QUARTO COMMA - NON VIOLANO GLI ARTT. 117 E 118 E DISP. FIN. VIII DELLA COSTITUZIONE E L'ART. 17 DELLA LEGGE DELEGANTE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 138/72 H. REGIONI ORDINARIE - FIERE E MERCATI - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI E DEL RELATIVO PERSONALE - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE SOVRAREGIONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 7, ART. 1, SECONDO COMMA, LETT. A E B; ART. 2, COMMI PRIMO, TERZO E QUARTO; ARTT. 3, 4 E 8, QUARTO COMMA - NON VIOLANO GLI ARTT. 117 E 118 E DISP. FIN. VIII DELLA COSTITUZIONE E L'ART. 17 DELLA LEGGE DELEGANTE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' e' da escludere che nella materia delle "fiere e mercati", assegnata dalla Costituzione alla potesta' legislativa e amministrativa delle regioni, debbano essere comprese le manifestazioni a carattere sovraregionale, devono ritenersi, nella specie, non fondate - senza bisogno di ulteriore, analitico esame - le questioni di legittimita' costituzionale (proposte, con i ricorsi n. 42, 44 e 45 reg. ric. 1972, delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia) in riferimento, agli artt. 117 e 118 e disp. fin. VIII della Costituzione, e all'art. 17 della legge di delega n. 281 del 1972, n. 7, (trasferimento alle regioni delle funzioni relative a fiere e mercati che hanno conservato allo Stato poteri inerenti a fiere, mostre, esposizioni, nazionali ed internazionali (art. 1, comma secondo, lett. a e b) 2, commi primo, terzo e quarto, 3, commi primo, terzo e quarto, 4 ed 8: concernenti rispettivamente la riserva allo Stato della competenza relativa alle fiere internazionali organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454, alle esposizioni e mostre a carattere internazionale e universale, ed al riconoscimento degli enti organizzatori di fiere nazionali ed internazionali; la limitazione dei poteri regionali inerenti agli enti organizzatori di fiere internazionali alla sola designazione di due componenti del consiglio di amministrazione; il conferimento, rispetto agli enti organizzatori di fiere nazionali, al presidente del consiglio dei ministri del potere di designare tre componenti del consiglio di amministrazione, fra i quali la Regione nel cui territorio la fiera ha luogo e' obbligata a scegliere il presidente, e ai ministri dell'industria e per il tesoro del potere di nominare ciascuno un componente dei collegi dei revisori dei conti, il conferimento al presidente del consiglio dei ministri del potere di emanare il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni).
Poiche' e' da escludere che nella materia delle "fiere e mercati", assegnata dalla Costituzione alla potesta' legislativa e amministrativa delle regioni, debbano essere comprese le manifestazioni a carattere sovraregionale, devono ritenersi, nella specie, non fondate - senza bisogno di ulteriore, analitico esame - le questioni di legittimita' costituzionale (proposte, con i ricorsi n. 42, 44 e 45 reg. ric. 1972, delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia) in riferimento, agli artt. 117 e 118 e disp. fin. VIII della Costituzione, e all'art. 17 della legge di delega n. 281 del 1972, n. 7, (trasferimento alle regioni delle funzioni relative a fiere e mercati che hanno conservato allo Stato poteri inerenti a fiere, mostre, esposizioni, nazionali ed internazionali (art. 1, comma secondo, lett. a e b) 2, commi primo, terzo e quarto, 3, commi primo, terzo e quarto, 4 ed 8: concernenti rispettivamente la riserva allo Stato della competenza relativa alle fiere internazionali organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454, alle esposizioni e mostre a carattere internazionale e universale, ed al riconoscimento degli enti organizzatori di fiere nazionali ed internazionali; la limitazione dei poteri regionali inerenti agli enti organizzatori di fiere internazionali alla sola designazione di due componenti del consiglio di amministrazione; il conferimento, rispetto agli enti organizzatori di fiere nazionali, al presidente del consiglio dei ministri del potere di designare tre componenti del consiglio di amministrazione, fra i quali la Regione nel cui territorio la fiera ha luogo e' obbligata a scegliere il presidente, e ai ministri dell'industria e per il tesoro del potere di nominare ciascuno un componente dei collegi dei revisori dei conti, il conferimento al presidente del consiglio dei ministri del potere di emanare il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 17