Sentenza 138/1972 (ECLI:IT:COST:1972:138)
Massima numero 6252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6244  6245  6246  6247  6248  6249  6250  6251  6253


Titolo
SENT. 138/72 I. REGIONI ORDINARIE - FIERE E MERCATI - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 7, ART. 3, TERZO COMMA - POTERE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DESIGNARE TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI ORGANIZZATORI - NON VIOLA GLI ARTT. 5 E 123 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli enti preposti all'organizzazione di fiere nazionali non godono di autonomia costituzionalmente rilevante e non appartengono alla organizzazione interna regionale. Va percio' escluso che l'art. 3, terzo comma, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "fiere e mercati" e del relativo personale) con cui al presidente del consiglio dei ministri, rispetto agli enti organizzatori di fiere nazionali, si conferisce il potere di designare tre componenti del consiglio di amministrazione, fra i quali la regione e' obbligata a scegliere il presidente, sia in contrasto con gli artt. 5 e 123 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte

legge  16/05/1970  n. 281  art. 17