Sentenza 138/1972 (ECLI:IT:COST:1972:138)
Massima numero 6252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/72 I. REGIONI ORDINARIE - FIERE E MERCATI - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 7, ART. 3, TERZO COMMA - POTERE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DESIGNARE TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI ORGANIZZATORI - NON VIOLA GLI ARTT. 5 E 123 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 138/72 I. REGIONI ORDINARIE - FIERE E MERCATI - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 7, ART. 3, TERZO COMMA - POTERE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI DESIGNARE TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI ORGANIZZATORI - NON VIOLA GLI ARTT. 5 E 123 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli enti preposti all'organizzazione di fiere nazionali non godono di autonomia costituzionalmente rilevante e non appartengono alla organizzazione interna regionale. Va percio' escluso che l'art. 3, terzo comma, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "fiere e mercati" e del relativo personale) con cui al presidente del consiglio dei ministri, rispetto agli enti organizzatori di fiere nazionali, si conferisce il potere di designare tre componenti del consiglio di amministrazione, fra i quali la regione e' obbligata a scegliere il presidente, sia in contrasto con gli artt. 5 e 123 della Costituzione.
Gli enti preposti all'organizzazione di fiere nazionali non godono di autonomia costituzionalmente rilevante e non appartengono alla organizzazione interna regionale. Va percio' escluso che l'art. 3, terzo comma, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "fiere e mercati" e del relativo personale) con cui al presidente del consiglio dei ministri, rispetto agli enti organizzatori di fiere nazionali, si conferisce il potere di designare tre componenti del consiglio di amministrazione, fra i quali la regione e' obbligata a scegliere il presidente, sia in contrasto con gli artt. 5 e 123 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 17