Sentenza 138/1972 (ECLI:IT:COST:1972:138)
Massima numero 6253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/72 L. REGIONI ORDINARIE - FIERE E MERCATI - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 7, ART. 4 - POTERE DEL MINISTRO PER IL TESORO DI DESIGNARE UN COMPONENTE DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI OPERANTI NELLA MATERIA DI FIERE E MERCATI ANCHE DI LIVELLO REGIONALE - GIUSTIFICAZIONE CON LA PERMANENZA DI INTERESSI FINANZIARI DELLO STATO - MENOMAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 138/72 L. REGIONI ORDINARIE - FIERE E MERCATI - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 7, ART. 4 - POTERE DEL MINISTRO PER IL TESORO DI DESIGNARE UN COMPONENTE DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI OPERANTI NELLA MATERIA DI FIERE E MERCATI ANCHE DI LIVELLO REGIONALE - GIUSTIFICAZIONE CON LA PERMANENZA DI INTERESSI FINANZIARI DELLO STATO - MENOMAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 (trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale) dalla quale viene attribuita al ministro per il tesoro la designazioni di un componente dei collegi dei revisori dei conti degli operanti, in genere, "nella materia indicata nell'art. 1" si applica anche alle fiere e ai mercati di livello regionale, sui quali le regioni hanno competenza in base alla Costituzione. Tuttavia, poiche' il ministro puo' provvedere alla designazione solo "in relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato", anche per gli enti organizzatori di fiere regionali la presenza, nel collegio dei revisori, di un componente di nomina statale e' giustificata da uno specifico interesse statale (il cui presupposto, peraltro le regioni, ritenendolo opportuno, potranno rimuovere) eppercio', dovendosi valutarla nel complesso della pienezza dei poteri trasferiti, non puo' essere considerata come una menomazione delle competenze regionali.
La disposizione dell'art. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 (trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale) dalla quale viene attribuita al ministro per il tesoro la designazioni di un componente dei collegi dei revisori dei conti degli operanti, in genere, "nella materia indicata nell'art. 1" si applica anche alle fiere e ai mercati di livello regionale, sui quali le regioni hanno competenza in base alla Costituzione. Tuttavia, poiche' il ministro puo' provvedere alla designazione solo "in relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato", anche per gli enti organizzatori di fiere regionali la presenza, nel collegio dei revisori, di un componente di nomina statale e' giustificata da uno specifico interesse statale (il cui presupposto, peraltro le regioni, ritenendolo opportuno, potranno rimuovere) eppercio', dovendosi valutarla nel complesso della pienezza dei poteri trasferiti, non puo' essere considerata come una menomazione delle competenze regionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 17