Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/72 A. REGIONI - COMPETENZE - COSTITUZIONE, ART. 117, E STATUTI SPECIALI - MATERIA DELLA "BENEFICENZA PUBBLICA" - SUA INDIVIDUAZIONE ED OGGETTO.
SENT. 139/72 A. REGIONI - COMPETENZE - COSTITUZIONE, ART. 117, E STATUTI SPECIALI - MATERIA DELLA "BENEFICENZA PUBBLICA" - SUA INDIVIDUAZIONE ED OGGETTO.
Testo
Con la formula "beneficenza pubblica" adoperata nell'art. 117 Cost. e con le analoghe locuzioni adottate negli statuti costituzionali delle Regioni ad autonomia differenziata (cfr. art. 4, lett. h, St. Sa., art. 3, lett. i, St. VA e art. 11, n. 25 St. TAA, modificato dalla legge cost. 10 novembre 1971, n. 1: "assistenza e beneficenza pubblica"; art. 14, lett. m, St. Sic.: "pubblica beneficenza ed opere pie"; art. 5, n. 2 orig. St. TAA ed art. 5, n. 6 St. FVG: "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") si usa designare, per ormai costatate tradizione legislativa e dottrinale, un settore normativo ben individuato, venutosi progressivamente sviluppando sul tronco della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed avente ad oggetto un complesso di attivita', tra loro sufficientemente omogenee, esplicate in misura prevalente da organi ed enti locali e caratterizzate - anche quando, come di regola, l'esercizio ne sia obbligatorio - dalla discrezionalita' delle prestazioni, in denaro o in servizi, erogabili in favore di tutti coloro che - per qualsiasi causa ed a prescindere da particolari status e qualifiche - versino in condizione di bisogno: determinante e' in esse la considerazione della concreta situazione del singolo individuo, la valutazione della personalita' e delle condizioni di vita dell'assistibile, in relazione peraltro, alle disponibilita' materiali dell'ente od organo erogante.
Con la formula "beneficenza pubblica" adoperata nell'art. 117 Cost. e con le analoghe locuzioni adottate negli statuti costituzionali delle Regioni ad autonomia differenziata (cfr. art. 4, lett. h, St. Sa., art. 3, lett. i, St. VA e art. 11, n. 25 St. TAA, modificato dalla legge cost. 10 novembre 1971, n. 1: "assistenza e beneficenza pubblica"; art. 14, lett. m, St. Sic.: "pubblica beneficenza ed opere pie"; art. 5, n. 2 orig. St. TAA ed art. 5, n. 6 St. FVG: "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza") si usa designare, per ormai costatate tradizione legislativa e dottrinale, un settore normativo ben individuato, venutosi progressivamente sviluppando sul tronco della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed avente ad oggetto un complesso di attivita', tra loro sufficientemente omogenee, esplicate in misura prevalente da organi ed enti locali e caratterizzate - anche quando, come di regola, l'esercizio ne sia obbligatorio - dalla discrezionalita' delle prestazioni, in denaro o in servizi, erogabili in favore di tutti coloro che - per qualsiasi causa ed a prescindere da particolari status e qualifiche - versino in condizione di bisogno: determinante e' in esse la considerazione della concreta situazione del singolo individuo, la valutazione della personalita' e delle condizioni di vita dell'assistibile, in relazione peraltro, alle disponibilita' materiali dell'ente od organo erogante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte