Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6254  6256  6257  6258  6259  6260  6261  6262  6263  6264  6265  6266  6267


Titolo
SENT. 139/72 B. ASSISTENZA SOCIALE - COSTITUZIONE, ART. 38, PRIMO E QUARTO COMMA - NATURA DELLA RELATIVA ATTIVITA' - TENDENZA LEGISLATIVA ALLA ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DEGLI ORGANI OD ENTI EROGATORI - FINALITA' - RENDERE CONCRETO IL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO AL CITTADINO "INABILE AL LAVORO E SPROVVISTO DEI MEZZI NECESSARI PER VIVERE" - CRITERI.

Testo
L'assistenza sociale, cui hanno riferimento il primo ed il quarto comma dell'art. 38 Cost., si caratterizza, specie nei piu' recenti sviluppi della legislazione, per un orientamento inteso ad eliminare o ridurre entro limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati oggettivi, la discrezionalita' degli organi od enti erogatori, cosi' da rendere progressivamente concreto quel diritto che la Costituzione vuole sia attribuito ad ogni cittadino "inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere": preminente e' in essa la tipizzazione legislativa di determinate categorie di assistibili, per modo che le prestazioni rispettivamente previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri, e per il solo fatto di rientrarvi; anche le prestazioni sono, a loro volta, uniformemente stabilite alla stregua di valutazioni medie, configurandosi - tendenzialmente - come sostitutive od integrative di un reddito da lavoro mancante od insufficiente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 4

Altri parametri e norme interposte