Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/72 B. ASSISTENZA SOCIALE - COSTITUZIONE, ART. 38, PRIMO E QUARTO COMMA - NATURA DELLA RELATIVA ATTIVITA' - TENDENZA LEGISLATIVA ALLA ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DEGLI ORGANI OD ENTI EROGATORI - FINALITA' - RENDERE CONCRETO IL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO AL CITTADINO "INABILE AL LAVORO E SPROVVISTO DEI MEZZI NECESSARI PER VIVERE" - CRITERI.
SENT. 139/72 B. ASSISTENZA SOCIALE - COSTITUZIONE, ART. 38, PRIMO E QUARTO COMMA - NATURA DELLA RELATIVA ATTIVITA' - TENDENZA LEGISLATIVA ALLA ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DEGLI ORGANI OD ENTI EROGATORI - FINALITA' - RENDERE CONCRETO IL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO AL CITTADINO "INABILE AL LAVORO E SPROVVISTO DEI MEZZI NECESSARI PER VIVERE" - CRITERI.
Testo
L'assistenza sociale, cui hanno riferimento il primo ed il quarto comma dell'art. 38 Cost., si caratterizza, specie nei piu' recenti sviluppi della legislazione, per un orientamento inteso ad eliminare o ridurre entro limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati oggettivi, la discrezionalita' degli organi od enti erogatori, cosi' da rendere progressivamente concreto quel diritto che la Costituzione vuole sia attribuito ad ogni cittadino "inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere": preminente e' in essa la tipizzazione legislativa di determinate categorie di assistibili, per modo che le prestazioni rispettivamente previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri, e per il solo fatto di rientrarvi; anche le prestazioni sono, a loro volta, uniformemente stabilite alla stregua di valutazioni medie, configurandosi - tendenzialmente - come sostitutive od integrative di un reddito da lavoro mancante od insufficiente.
L'assistenza sociale, cui hanno riferimento il primo ed il quarto comma dell'art. 38 Cost., si caratterizza, specie nei piu' recenti sviluppi della legislazione, per un orientamento inteso ad eliminare o ridurre entro limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati oggettivi, la discrezionalita' degli organi od enti erogatori, cosi' da rendere progressivamente concreto quel diritto che la Costituzione vuole sia attribuito ad ogni cittadino "inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere": preminente e' in essa la tipizzazione legislativa di determinate categorie di assistibili, per modo che le prestazioni rispettivamente previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri, e per il solo fatto di rientrarvi; anche le prestazioni sono, a loro volta, uniformemente stabilite alla stregua di valutazioni medie, configurandosi - tendenzialmente - come sostitutive od integrative di un reddito da lavoro mancante od insufficiente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 4
Altri parametri e norme interposte