Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/72 D. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI STATALI AD ESSE SPETTANTI - LEGGE DI DELEGAZIONE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - OGGETTO - DELIMITAZIONE ALLE SOLE COMPETENZE PER L'INNANZI SPETTANTI AD ORGANI STATALI - ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI SETTORI ALLE REGIONI - POSSIBILITA' QUANDO SARANNO RIORDINATI GLI ENTI A CARATTERE NAZIONALE O INTERREGIONALE EX ART. 4 DELLA STESSA LEGGE. (COSTITUZIONE, DISP. TRANS. VIII E IX).
SENT. 139/72 D. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI STATALI AD ESSE SPETTANTI - LEGGE DI DELEGAZIONE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - OGGETTO - DELIMITAZIONE ALLE SOLE COMPETENZE PER L'INNANZI SPETTANTI AD ORGANI STATALI - ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI SETTORI ALLE REGIONI - POSSIBILITA' QUANDO SARANNO RIORDINATI GLI ENTI A CARATTERE NAZIONALE O INTERREGIONALE EX ART. 4 DELLA STESSA LEGGE. (COSTITUZIONE, DISP. TRANS. VIII E IX).
Testo
In conformita' al testuale disposto della VIII disp. trans. della Costituzione, avente specifico riferimento al passaggio alle regioni delle funzioni "statali" ad esse spettanti, nonche' dei funzionari e dipendenti delle amministrazioni anche centrali "dello Stato", l'oggetto della delega conferito al Governo dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' sicuramente circoscritto alle sole competenze per l'innanzi spettanti ad organi statali, come risulta d'altronde confermato dalla successiva disposizione dell'art. 18 concernente le soppressioni o riduzioni da apportare conseguentemente agli stanziamenti previsti "nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti" ne' il legislatore delegato avrebbe potuto, senza incorrere in violazione dell'art. 76 Cost., attuare quel riordinamento degli enti a carattere nazionale o interregionale, preannunciato nel primo comma dell'art. 4 della stessa legge e che rientra d'altronde nella piu' lata previsione della IX disp. trans. Cost., a seguito del quale soltanto potrebbero eventualmente enuclearsi ulteriori settori di materia attribuibili alle regioni.
In conformita' al testuale disposto della VIII disp. trans. della Costituzione, avente specifico riferimento al passaggio alle regioni delle funzioni "statali" ad esse spettanti, nonche' dei funzionari e dipendenti delle amministrazioni anche centrali "dello Stato", l'oggetto della delega conferito al Governo dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' sicuramente circoscritto alle sole competenze per l'innanzi spettanti ad organi statali, come risulta d'altronde confermato dalla successiva disposizione dell'art. 18 concernente le soppressioni o riduzioni da apportare conseguentemente agli stanziamenti previsti "nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti" ne' il legislatore delegato avrebbe potuto, senza incorrere in violazione dell'art. 76 Cost., attuare quel riordinamento degli enti a carattere nazionale o interregionale, preannunciato nel primo comma dell'art. 4 della stessa legge e che rientra d'altronde nella piu' lata previsione della IX disp. trans. Cost., a seguito del quale soltanto potrebbero eventualmente enuclearsi ulteriori settori di materia attribuibili alle regioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art.
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte