Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6254  6255  6256  6257  6259  6260  6261  6262  6263  6264  6265  6266  6267


Titolo
SENT. 139/72 E. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 4 - RISERVA ALLO STATO DELLE ATTRIBUZIONI RIGUARDANTI ISTITUTI OD ENTI A CARATTERE NAZIONALE O PLURIREGIONALE SINO AL LORO RIORDINAMENTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77, 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), nella parte in cui mantiene ferme le attribuzioni statali riguardanti istituti od enti a carattere nazionale o pluriregionale sino al loro riordinamento: agli argomenti che in tal senso possono desumersi dal testuale disposto dell'VIII disp. trans. Cost. (avente specifico riferimento al passaggio alle regioni delle funzioni "statali" ad esse spettanti, nonche' dei funzionari e dipendenti delle amministrazioni anche centrali "dello Stato") e dell'art. 18 della legge di delega 16 maggio 1970, n. 281 (concernente le soppressioni o riduzioni da apportare in conseguenza del trasferimento agli stanziamenti previsti "nei singoli stati di previsione dei ministeri competenti") e' da aggiungere anche il rilievo, di ordine pratico, della inammissibile confusione che si determinerebbe ove enti con finalita' dimensioni e strutture nazionali o comunque eccedenti l'ambito di una singola regione, finche' perdurino con siffatti caratteri, venissero disciplinati, pur nel rispetto dei limiti dei principi e degli interessi stabiliti dall'art. 117 Cost., da una molteplice varieta' di distinte e diverse legislazioni, emanate da ciascuna Regione per la sua parte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte