Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/72 F. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 1, SECONDO COMMA, LETT. A - PASSAGGIO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI RIGUARDANTI LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA CHE "OPERANO" NEL TERRITORIO REGIONALE - INTERPRETAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 139/72 F. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 1, SECONDO COMMA, LETT. A - PASSAGGIO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI RIGUARDANTI LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA CHE "OPERANO" NEL TERRITORIO REGIONALE - INTERPRETAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. l'art. 1, comma secondo, lett. a, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che dispone il passaggio alle Regioni delle funzioni riguardanti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale, in quanto tale espressione va intesa come avente riferimento a quelle istituzioni che nella Regione hanno la loro sede (e in essa quindi "operano", nel senso che quivi si esplica la loro attivita' organizzativa e decisionale) e che - da norme di leggi o regolamenti, degli statuti o dalle tavole di fondazione, e in mancanza alla stregua della prassi costante - risultano al tempo stesso destinate, esclusivamente o prevalentemente a vantaggio della rispettiva popolazione (ed in questo senso, finalistico, "operano" percio' nella Regione).
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. l'art. 1, comma secondo, lett. a, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che dispone il passaggio alle Regioni delle funzioni riguardanti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale, in quanto tale espressione va intesa come avente riferimento a quelle istituzioni che nella Regione hanno la loro sede (e in essa quindi "operano", nel senso che quivi si esplica la loro attivita' organizzativa e decisionale) e che - da norme di leggi o regolamenti, degli statuti o dalle tavole di fondazione, e in mancanza alla stregua della prassi costante - risultano al tempo stesso destinate, esclusivamente o prevalentemente a vantaggio della rispettiva popolazione (ed in questo senso, finalistico, "operano" percio' nella Regione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte