Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/05/2020; Decisione del
20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Regime transitorio - Questione ancillare ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Regime transitorio - Questione ancillare ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 31 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, che regola il regime transitorio delle aree naturali i cui confini sono stati modificati o soppressi con il nuovo art. 14 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, come modificato dall'art. 8 legge reg. Liguria n. 3 del 2019. Accertata l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, ne segue la fondatezza anche della questione relativa all'art. 31.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
19/04/2019
n. 3
art. 31
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte