Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43390  43391  43392  43393  43394  43395  43396  43397  43398  43400  43401  43402  43403


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Regime transitorio - Questione ancillare ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 31 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, che regola il regime transitorio delle aree naturali i cui confini sono stati modificati o soppressi con il nuovo art. 14 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, come modificato dall'art. 8 legge reg. Liguria n. 3 del 2019. Accertata l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, ne segue la fondatezza anche della questione relativa all'art. 31.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  19/04/2019  n. 3  art. 31  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte