Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/72 G. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 3, N. 3 - RISERVA ALLO STATO DELLE COMPETENZE IN ORDINE AI COMITATI DI SOCCORSO ED ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE DI BENEFICENZA OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE FINO ALLA SUCCESSIVA DISCIPLINA DELLA MATERIA - ESTRANEITA' DEGLI ENTI PRIVATI ALLA MATERIA DELLA BENEFICENZA PUBBLICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77, 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 139/72 G. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 3, N. 3 - RISERVA ALLO STATO DELLE COMPETENZE IN ORDINE AI COMITATI DI SOCCORSO ED ALTRE ISTITUZIONI PRIVATE DI BENEFICENZA OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE FINO ALLA SUCCESSIVA DISCIPLINA DELLA MATERIA - ESTRANEITA' DEGLI ENTI PRIVATI ALLA MATERIA DELLA BENEFICENZA PUBBLICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77, 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3 n. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che mantiene ferme le competenze degli organi statali in ordine ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale "fino a quando la materia non sara' disciplinata con successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972", vale a dire entro il biennio prefissato per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281: infatti, tali enti privati, la cui attivita' e' oggi ricoperta dalla garanzia dell'ultimo comma dell'art. 38 Cost. ("L'assistenza privata e' libera"), non rientrano nella materia della beneficenza pubblica, come risulta gia' dalla legge fondamentale del 17 luglio 1890, n. 6972, che nell'art. 2, riferendosi alla fenomenologia del tempo, dichiarava espressamente sottratti alla disciplina da essa dettata i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, in ragione del loro carattere precario; le fondazioni in pro dei membri di famiglie determinate, non soggette a devoluzione alla beneficenza pubblica, a causa della natura particolaristica dei loro scopi; nonche' le associazioni e societa' regolate dalle disposizioni del codice civile e cioe' aventi struttura meramente privatistica.
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3 n. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che mantiene ferme le competenze degli organi statali in ordine ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale "fino a quando la materia non sara' disciplinata con successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972", vale a dire entro il biennio prefissato per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281: infatti, tali enti privati, la cui attivita' e' oggi ricoperta dalla garanzia dell'ultimo comma dell'art. 38 Cost. ("L'assistenza privata e' libera"), non rientrano nella materia della beneficenza pubblica, come risulta gia' dalla legge fondamentale del 17 luglio 1890, n. 6972, che nell'art. 2, riferendosi alla fenomenologia del tempo, dichiarava espressamente sottratti alla disciplina da essa dettata i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, in ragione del loro carattere precario; le fondazioni in pro dei membri di famiglie determinate, non soggette a devoluzione alla beneficenza pubblica, a causa della natura particolaristica dei loro scopi; nonche' le associazioni e societa' regolate dalle disposizioni del codice civile e cioe' aventi struttura meramente privatistica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte