Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/72 H. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 3, N. 4 - RISERVA ALLO STATO DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALLE PENSIONI ED ASSEGNI A CARATTERE CONTINUATIVO ED A FORME VARIE DI SOCCORSO ED ASSISTENZA PER PREVISTE DA LEGGI VIGENTI - CARATTERIZZAZIONE DELLE IPOTESI NORMATIVE QUANTO AI SOGGETTI ED ALLE PRESTAZIONI - RICOMPRENSIONE NELLA MATERIA DELL'ASSISTENZA SOCIALE EX ART. 38, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NON DELLA BENEFICENZA PUBBLICA EX ART. 117 DELLA STESSA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77. 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 139/72 H. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 3, N. 4 - RISERVA ALLO STATO DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALLE PENSIONI ED ASSEGNI A CARATTERE CONTINUATIVO ED A FORME VARIE DI SOCCORSO ED ASSISTENZA PER PREVISTE DA LEGGI VIGENTI - CARATTERIZZAZIONE DELLE IPOTESI NORMATIVE QUANTO AI SOGGETTI ED ALLE PRESTAZIONI - RICOMPRENSIONE NELLA MATERIA DELL'ASSISTENZA SOCIALE EX ART. 38, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NON DELLA BENEFICENZA PUBBLICA EX ART. 117 DELLA STESSA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77. 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3, n. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale che riserva allo Stato le attuali competenze in ordine alle pensioni ed assegni "a carattere continuativo", cui hanno diritto, ricorrendo le condizioni rispettivamente stabilite dalle leggi 27 maggio 1970, n. 382, 26 maggio 1970, n. 381, 30 marzo 1971, n. 118, i ciechi, i sordomuti ed i mutilati ed invalidi civili; in ordine ai soccorsi, a norme della legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni, alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi; all'assistenza - a norma della legge 12 aprile 1962, n. 185, e successive modificazioni - agli orfani dei caduti per servizio e alle donne uscite dalle soppresse case di tolleranza o che, gia' avviate alla prostituzione, intendano tornare ad onesta' di vita (legge 20 febbraio 1958, n. 75), nonche' - limitatamente alla fase del primo intervento - ai profughi italiani e rimpatriati di cui alle leggi 19 ottobre 1970, n. 744 e 25 luglio 1971, n. 568: si tratta, infatti, di una serie di ipotesi, che, avendo in comune, pur nella varieta' delle rispettive discipline, per un verso la tipizzazione legislativa sul piano nazionale di particolari categorie aventi diritto all'assistenza, l'appartenenza alle quali e' accertabile alla stregua di criteri oggettivi, e per altro verso la predeterminazione, talora minuziosamente regolata, delle prestazioni ad esse spettanti, rientrano nel concetto di assistenza sociale di cui al primo comma dell'art. 38 Cost. e non in quello di beneficenza pubblica di cui all'art. 117 Cost.
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3, n. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale che riserva allo Stato le attuali competenze in ordine alle pensioni ed assegni "a carattere continuativo", cui hanno diritto, ricorrendo le condizioni rispettivamente stabilite dalle leggi 27 maggio 1970, n. 382, 26 maggio 1970, n. 381, 30 marzo 1971, n. 118, i ciechi, i sordomuti ed i mutilati ed invalidi civili; in ordine ai soccorsi, a norme della legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni, alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi; all'assistenza - a norma della legge 12 aprile 1962, n. 185, e successive modificazioni - agli orfani dei caduti per servizio e alle donne uscite dalle soppresse case di tolleranza o che, gia' avviate alla prostituzione, intendano tornare ad onesta' di vita (legge 20 febbraio 1958, n. 75), nonche' - limitatamente alla fase del primo intervento - ai profughi italiani e rimpatriati di cui alle leggi 19 ottobre 1970, n. 744 e 25 luglio 1971, n. 568: si tratta, infatti, di una serie di ipotesi, che, avendo in comune, pur nella varieta' delle rispettive discipline, per un verso la tipizzazione legislativa sul piano nazionale di particolari categorie aventi diritto all'assistenza, l'appartenenza alle quali e' accertabile alla stregua di criteri oggettivi, e per altro verso la predeterminazione, talora minuziosamente regolata, delle prestazioni ad esse spettanti, rientrano nel concetto di assistenza sociale di cui al primo comma dell'art. 38 Cost. e non in quello di beneficenza pubblica di cui all'art. 117 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte