Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/72 I. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 3, N. 4 - RISERVA ALLO STATO DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALL'ASSISTENZA AI PROFUGHI STRANIERI - GIUSTIFICAZIONE CON L'OSSERVANZA DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DELLO STATO - SVOLGIMENTO DI UNA MERA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO NELLA MATERIA - INSUFFICIENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77, 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 139/72 I. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 3, N. 4 - RISERVA ALLO STATO DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALL'ASSISTENZA AI PROFUGHI STRANIERI - GIUSTIFICAZIONE CON L'OSSERVANZA DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DELLO STATO - SVOLGIMENTO DI UNA MERA FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO NELLA MATERIA - INSUFFICIENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77, 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3, n. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), nella parte in cui riserva allo Stato le attuali competenze in ordine all'assistenza ai profughi stranieri, poiche' si tratta in tali fattispecie di ottemperare, con misure immediate, ad obblighi internazionali dello Stato (accordo tra Governo italiano e IRO, reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 907 e Convenzione di Ginevra, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722), del cui inadempimento, sia pure per un singolo caso, lo Stato medesimo diverrebbe responsabile: di guisa che non sarebbe sufficiente il ricorso ad una mera funzione di indirizzo e coordinamento che non e', del resto, l'unico modo previsto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per fare legittimamente fronte - nelle materie di competenza regionale - agli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3, n. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), nella parte in cui riserva allo Stato le attuali competenze in ordine all'assistenza ai profughi stranieri, poiche' si tratta in tali fattispecie di ottemperare, con misure immediate, ad obblighi internazionali dello Stato (accordo tra Governo italiano e IRO, reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 907 e Convenzione di Ginevra, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722), del cui inadempimento, sia pure per un singolo caso, lo Stato medesimo diverrebbe responsabile: di guisa che non sarebbe sufficiente il ricorso ad una mera funzione di indirizzo e coordinamento che non e', del resto, l'unico modo previsto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per fare legittimamente fronte - nelle materie di competenza regionale - agli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte