Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/72 L. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 3, N. 2 - RISERVA ALLO STATO DELLE COMPETENZE IN ORDINE AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI PREVISTI DALLA LEGGE 8 DICEMBRE 1970, N. 996, IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI - GIUSTIFICAZIONE - NON INCIDENZA SULLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77, 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 139/72 L. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 3, N. 2 - RISERVA ALLO STATO DELLE COMPETENZE IN ORDINE AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI PREVISTI DALLA LEGGE 8 DICEMBRE 1970, N. 996, IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI - GIUSTIFICAZIONE - NON INCIDENZA SULLE ATTRIBUZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77, 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione l'art. 3, n. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che mantiene ferme le competenze degli organi statali in ordine agli interventi assistenziali previsti dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996: infatti, da un lato l'applicabilita' di questa norma, come della legge n. 996 nel suo insieme, e' condizionata alle ipotesi di calamita' naturale che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, onde l'esigenza di assicurare - in presenza di eventi che trascendono l'ambito regionale e nel corso della fase operativa - effettiva unita' di indirizzo e di azione accentrandone il compito e la responsabilita' nello Stato, quale ente esponenziale dell'intera comunita'; d'altro lato, gli interventi di competenza statale non incidono sulle normali attribuzioni regionali in materia di assistenza e beneficenza, che anzi, come risulta da numerose disposizioni della legge n. 996, gli enti territoriali e locali, comprese le pubbliche istituzioni assistenziali, sono chiamati a dare il loro contributo, secondo i programmi predisposti dai comitati regionali per la protezione civile, nei piu' vari settori e tra l'altro proprio nel campo dell'assistenza (cfr. gia' sent. n. 208/1971).
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione l'art. 3, n. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che mantiene ferme le competenze degli organi statali in ordine agli interventi assistenziali previsti dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996: infatti, da un lato l'applicabilita' di questa norma, come della legge n. 996 nel suo insieme, e' condizionata alle ipotesi di calamita' naturale che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, onde l'esigenza di assicurare - in presenza di eventi che trascendono l'ambito regionale e nel corso della fase operativa - effettiva unita' di indirizzo e di azione accentrandone il compito e la responsabilita' nello Stato, quale ente esponenziale dell'intera comunita'; d'altro lato, gli interventi di competenza statale non incidono sulle normali attribuzioni regionali in materia di assistenza e beneficenza, che anzi, come risulta da numerose disposizioni della legge n. 996, gli enti territoriali e locali, comprese le pubbliche istituzioni assistenziali, sono chiamati a dare il loro contributo, secondo i programmi predisposti dai comitati regionali per la protezione civile, nei piu' vari settori e tra l'altro proprio nel campo dell'assistenza (cfr. gia' sent. n. 208/1971).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte