Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/72 M. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 3, N. 2 - RISERVA ALLO STATO DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALLE ESIGENZE DI CARATTERE STRAORDINARIO OD URGENTE O DI CARATTERE PEREQUATIVO IN RELAZIONE ALLE NECESSITA' DEGLI ENTI ASSISTENZIALI NELLE DIVERSE REGIONI - CARATTERE AGGIUNTIVO DELL'INTERVENTO RISPETTO AI COMPITI ORDINARI DELLE REGIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77, 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 139/72 M. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 3, N. 2 - RISERVA ALLO STATO DELLE COMPETENZE IN ORDINE ALLE ESIGENZE DI CARATTERE STRAORDINARIO OD URGENTE O DI CARATTERE PEREQUATIVO IN RELAZIONE ALLE NECESSITA' DEGLI ENTI ASSISTENZIALI NELLE DIVERSE REGIONI - CARATTERE AGGIUNTIVO DELL'INTERVENTO RISPETTO AI COMPITI ORDINARI DELLE REGIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 77, 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3, n. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), nella parte in cui mantiene ferme le competenze degli organi statali in ordine alle esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse regioni, perche' tali interventi hanno carattere aggiuntivo rispetto ai compiti ordinariamente esplicabili dalle Regioni e si riferiscono a situazioni particolari ed imprevedibili, cui esse non sarebbero in grado di far fronte, o di far fronte con la necessaria tempestivita' ed efficacia.
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 3, n. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), nella parte in cui mantiene ferme le competenze degli organi statali in ordine alle esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse regioni, perche' tali interventi hanno carattere aggiuntivo rispetto ai compiti ordinariamente esplicabili dalle Regioni e si riferiscono a situazioni particolari ed imprevedibili, cui esse non sarebbero in grado di far fronte, o di far fronte con la necessaria tempestivita' ed efficacia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte