Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/72 N. REGIONI - AUTONOMIA FINANZIARIA - COSTITUZIONE, ART. 119, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ISTITUZIONALIZZATI A SINGOLE REGIONI - ADOZIONE DELLO STRUMENTO DELLA LEGGE - NON E' NECESSARIO ANCHE IN RELAZIONE A BISOGNI SPORADICI SECONDO LE CIRCOSTANZE E LE CONDIZIONI LOCALI.
SENT. 139/72 N. REGIONI - AUTONOMIA FINANZIARIA - COSTITUZIONE, ART. 119, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ISTITUZIONALIZZATI A SINGOLE REGIONI - ADOZIONE DELLO STRUMENTO DELLA LEGGE - NON E' NECESSARIO ANCHE IN RELAZIONE A BISOGNI SPORADICI SECONDO LE CIRCOSTANZE E LE CONDIZIONI LOCALI.
Testo
L'art. 119, terzo comma, della Costituzione, prescrive lo strumento della legge ma unicamente per l'assegnazione a singole Regioni di contributi istituzionalizzati, rivolti al conseguimento di scopi permanenti o comunque duraturi nel tempo non anche in relazione a bisogni sporadici, che possano manifestarsi qua e la', secondo le circostanze e le condizioni locali.
L'art. 119, terzo comma, della Costituzione, prescrive lo strumento della legge ma unicamente per l'assegnazione a singole Regioni di contributi istituzionalizzati, rivolti al conseguimento di scopi permanenti o comunque duraturi nel tempo non anche in relazione a bisogni sporadici, che possano manifestarsi qua e la', secondo le circostanze e le condizioni locali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte