Sentenza 139/1972 (ECLI:IT:COST:1972:139)
Massima numero 6267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/72 P. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 8 - NORME TRANSITORIE SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CORSO - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI QUELLI TRA ESSI CHE DEBBONO ESSERE DEFINITI DALLO STATO - RAZIONALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ART. 76, 77, 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 139/72 P. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 9, ART. 8 - NORME TRANSITORIE SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CORSO - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI QUELLI TRA ESSI CHE DEBBONO ESSERE DEFINITI DALLO STATO - RAZIONALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ART. 76, 77, 117, 118 E 119 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che detta norme transitorie per quel che riguarda i procedimenti amministrativi in corso, mantenendo la competenza statale per la definizione di quelli che abbiano comportato l'assunzione di impegni anteriormente alla data di trasferimento delle funzioni o che trovino il proprio finanziamento in somme imputate al conto dei residui del bilancio dello Stato: infatti, il criterio adottato e' razionale e, mentre si adegua alle norme generali sulla contabilita' di Stato, non contrasta con alcun principio costituzionale ne' puo' dirsi sottragga frazioni di materia alla competenza delle Regioni o disconosca il diritto delle stesse, a norma del secondo comma dell'art. 119 Cost., ad avere assicurati i mezzi per assolvere ai loro compiti normali.
Non e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost. l'art. 8 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), che detta norme transitorie per quel che riguarda i procedimenti amministrativi in corso, mantenendo la competenza statale per la definizione di quelli che abbiano comportato l'assunzione di impegni anteriormente alla data di trasferimento delle funzioni o che trovino il proprio finanziamento in somme imputate al conto dei residui del bilancio dello Stato: infatti, il criterio adottato e' razionale e, mentre si adegua alle norme generali sulla contabilita' di Stato, non contrasta con alcun principio costituzionale ne' puo' dirsi sottragga frazioni di materia alla competenza delle Regioni o disconosca il diritto delle stesse, a norma del secondo comma dell'art. 119 Cost., ad avere assicurati i mezzi per assolvere ai loro compiti normali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte