Sentenza 140/1972 (ECLI:IT:COST:1972:140)
Massima numero 6268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 140/72. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 14 GENNAIO 1972, N. 4, ARTT. 6, N. 5, E 13, N. 2 - RISERVA ALLO STATO DELLE ATTRIBUZIONI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI INVALIDI CIVILI - GIUSTIFICAZIONE CON IL CARATTERE UNITARIO DELL'INTERESSE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 117 E 118 E VIII DISP. TRANS. DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in relazione agli artt. 117, 118 e 76 della Costituzione e relativa VIII disp. trans., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, n. 5 e 13, n. 2 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, i quali, delegando alle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle relative funzioni amministrative, riservano allo Stato l'assistenza sanitaria agli invalidi civili. Alle regioni spettano, infatti, solo poteri inerenti ad interessi a livello regionale, mentre l'assistenza sanitaria agli invalidi civili non attiene ad interessi che si esauriscono nell'ambito delle singole regioni, presentando esigenze che, attualmente, non tutte le regioni sono in grado di soddisfare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte