Sentenza 140/1972 (ECLI:IT:COST:1972:140)
Massima numero 6268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 140/72. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 14 GENNAIO 1972, N. 4, ARTT. 6, N. 5, E 13, N. 2 - RISERVA ALLO STATO DELLE ATTRIBUZIONI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI INVALIDI CIVILI - GIUSTIFICAZIONE CON IL CARATTERE UNITARIO DELL'INTERESSE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 117 E 118 E VIII DISP. TRANS. DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 140/72. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA E DEL RELATIVO PERSONALE - D.P.R. 14 GENNAIO 1972, N. 4, ARTT. 6, N. 5, E 13, N. 2 - RISERVA ALLO STATO DELLE ATTRIBUZIONI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI INVALIDI CIVILI - GIUSTIFICAZIONE CON IL CARATTERE UNITARIO DELL'INTERESSE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76, 117 E 118 E VIII DISP. TRANS. DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in relazione agli artt. 117, 118 e 76 della Costituzione e relativa VIII disp. trans., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, n. 5 e 13, n. 2 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, i quali, delegando alle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle relative funzioni amministrative, riservano allo Stato l'assistenza sanitaria agli invalidi civili. Alle regioni spettano, infatti, solo poteri inerenti ad interessi a livello regionale, mentre l'assistenza sanitaria agli invalidi civili non attiene ad interessi che si esauriscono nell'ambito delle singole regioni, presentando esigenze che, attualmente, non tutte le regioni sono in grado di soddisfare.
Non e' fondata, in relazione agli artt. 117, 118 e 76 della Costituzione e relativa VIII disp. trans., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, n. 5 e 13, n. 2 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, i quali, delegando alle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle relative funzioni amministrative, riservano allo Stato l'assistenza sanitaria agli invalidi civili. Alle regioni spettano, infatti, solo poteri inerenti ad interessi a livello regionale, mentre l'assistenza sanitaria agli invalidi civili non attiene ad interessi che si esauriscono nell'ambito delle singole regioni, presentando esigenze che, attualmente, non tutte le regioni sono in grado di soddisfare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte