Sentenza 141/1972 (ECLI:IT:COST:1972:141)
Massima numero 6269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6270  6271


Titolo
SENT. 141/72 A. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E DEI RELATIVI PERSONALI ED UFFICI - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 8, ARTT. 1, PENULTIMO COMMA, 5, 9, ULTIMO COMMA, N. 2, 12 E 20 - NON VIOLANO GLI ARTT. 5, 117, 118, 123 E LA DISP. TRANS. VIII DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, penultimo comma, 5, 9, ultimo comma, n. 2, 12 e 20, comma terzo, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 123 e all'VIII disp. trans. della Costituzione, nonche' in relazione all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dalla regione Liguria con ricorso del 26 febbraio 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte

legge  16/05/1970  n. 281  art. 17