Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/05/2020; Decisione del
20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Possibile riperimetrazione dell'area protetta, affidata al piano del parco - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di buon andamento e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Possibile riperimetrazione dell'area protetta, affidata al piano del parco - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di buon andamento e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 17, comma 6, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, stabilendo che il piano del parco possa prevedere una diversa perimetrazione dell'area protetta, salvo il caso dei confini stabiliti con legge. È implicito nel sistema legislativo statale - come si ricava dall'art. 23 della legge quadro n. 394 del 1991 - che la perimetrazione definitiva possa essere affidata dalla legge regionale ad una fase procedimentale successiva, ed in particolare al piano del parco. Si tratta, del resto, di un atto alla cui elaborazione partecipano gli organi del parco, i cui componenti sono, in parte, rappresentanti degli enti locali interessati.
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 17, comma 6, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, stabilendo che il piano del parco possa prevedere una diversa perimetrazione dell'area protetta, salvo il caso dei confini stabiliti con legge. È implicito nel sistema legislativo statale - come si ricava dall'art. 23 della legge quadro n. 394 del 1991 - che la perimetrazione definitiva possa essere affidata dalla legge regionale ad una fase procedimentale successiva, ed in particolare al piano del parco. Si tratta, del resto, di un atto alla cui elaborazione partecipano gli organi del parco, i cui componenti sono, in parte, rappresentanti degli enti locali interessati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
19/04/2019
n. 3
art. 10
co.
legge della Regione Liguria
22/02/1995
n. 12
art. 17
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 23