Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43390  43391  43392  43393  43394  43395  43396  43397  43398  43399  43401  43402  43403


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Possibile riperimetrazione dell'area protetta, affidata al piano del parco - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di buon andamento e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 17, comma 6, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, stabilendo che il piano del parco possa prevedere una diversa perimetrazione dell'area protetta, salvo il caso dei confini stabiliti con legge. È implicito nel sistema legislativo statale - come si ricava dall'art. 23 della legge quadro n. 394 del 1991 - che la perimetrazione definitiva possa essere affidata dalla legge regionale ad una fase procedimentale successiva, ed in particolare al piano del parco. Si tratta, del resto, di un atto alla cui elaborazione partecipano gli organi del parco, i cui componenti sono, in parte, rappresentanti degli enti locali interessati.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  19/04/2019  n. 3  art. 10  co. 

legge della Regione Liguria  22/02/1995  n. 12  art. 17  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 23