Sentenza 141/1972 (ECLI:IT:COST:1972:141)
Massima numero 6270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6269  6271


Titolo
SENT. 141/72 B. URBANISTICA - DELIMITAZIONE DELLA MATERIA - CONCERNE L'ASSETTO E L'INCREMENTO EDILIZIO DEI CENTRI ABITATI - NON SI ESTENDE ALL'ASSETTO DELL'INTERO TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IN GENERALE - SEPARAZIONE DALLA PROBLEMATICA RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E DI QUELLE PANORAMICHE.

Testo
L'urbanistica come materia e' un'attivita' che concerne "l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati", secondo quanto risulta dalla delimitazione contenuta dalle leggi cosiddette urbanistiche e sopratutto dall'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. A riguardo, seguendosi il criterio ritenuto valido per altre materie, deve ritenersi che la Costituzione abbia inteso fare riferimento al significato e alla portata che alla materia urbanistica erano riconosciuti nella legislazione e nella pratica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte