Sentenza 141/1972 (ECLI:IT:COST:1972:141)
Massima numero 6271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 141/72 C. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E DEI RELATIVI PERSONALI ED UFFICI - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 8, ART. 9, ULTIMO COMMA, N. 2 - DEFINIZIONE, NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO, DEGLI ASPETTI METODOLOGICI E PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLA FORMAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI REGIONALI - RISPONDE AD ESIGENZE DI CARATTERE DI CARATTERE UNITARIO - NON IMPEDISCE ALLA REGIONE UN'AUTONOMIA POLITICA DEL TERRITORIO - NON VIOLA GLI ARTT. 5, 117, 118 E 123 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA', COSTITUZIONALE.
SENT. 141/72 C. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E DEI RELATIVI PERSONALI ED UFFICI - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 8, ART. 9, ULTIMO COMMA, N. 2 - DEFINIZIONE, NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO, DEGLI ASPETTI METODOLOGICI E PROCEDURALI DA OSSERVARE NELLA FORMAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI REGIONALI - RISPONDE AD ESIGENZE DI CARATTERE DI CARATTERE UNITARIO - NON IMPEDISCE ALLA REGIONE UN'AUTONOMIA POLITICA DEL TERRITORIO - NON VIOLA GLI ARTT. 5, 117, 118 E 123 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA', COSTITUZIONALE.
Testo
L'attribuzione al Governo del potere di definire gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali, nonche' gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili, da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici, non invade la sfera di competenza regionale in materia urbanistica. Tale attribuzione, infatti, rientra nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento e quindi non limita il potere delle Regioni di dare un'autonoma regolamentazione alla propria organizzazione ed ai propri uffici.
L'attribuzione al Governo del potere di definire gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali, nonche' gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili, da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici, non invade la sfera di competenza regionale in materia urbanistica. Tale attribuzione, infatti, rientra nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento e quindi non limita il potere delle Regioni di dare un'autonoma regolamentazione alla propria organizzazione ed ai propri uffici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte