Sentenza 142/1972 (ECLI:IT:COST:1972:142)
Massima numero 6273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6272  6274  6275  6276  6277  6278  6279  6280  6281  6282  6283  6284  6285  6286  6287  6288  6289  6290  6291  6292  6293  6294  6295  6296  6297


Titolo
SENT. 142/72 B. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO AD ESSE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI NELLE MATERIE EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - LEGGE DI DELEGAZIONE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - SUA ESATTA PORTATA - NON INFLUISCE SULLA DETERMINAZIONE DELLE MATERIE DA TRASFERIRE.

Testo
L'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha disposto il trasferimento alle Regioni solo di quelle funzioni amministrative che, per una parte, risultino inerenti alle materie elencate nell'art. 117 Cost., e siano contenute nei limiti degli interessi connessi alle esigenze delle singole Regioni senza travalicare in quelli propri dello Stato o di altre Regioni e, per l'altra parte, esercitate all'atto del trasferimento da organi centrali o periferici dello Stato. L'art. 17 non ha quindi inteso influire sulla determinazione delle materie da trasferirsi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte