Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Piano dell'area protetta - Prevalenza, anziché sostituzione, rispetto alla pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 10 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l'art. 17, comma 4, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa. La norma impugnata dal Governo, prevedendo un meccanismo d'integrazione e prevalenza, anziché sostitutivo, contrasta con l'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991. Il meccanismo sostitutivo, infatti, assicura una più diretta, immediata ed efficace affermazione, rispetto alla componente meramente urbanistica, dei profili connessi alla tutela dell'ambiente e coagulati nel piano del parco. Il solo meccanismo di integrazione o prevalenza, al contrario, non solo può ingenerare dubbi interpretativi, ma consente al piano del parco di ritrarsi da sfere valutative di propria pertinenza, grazie all'appoggio offerto dal piano urbanistico, in tal modo compromettendo uno standard uniforme di tutela ambientale.