Sentenza 142/1972 (ECLI:IT:COST:1972:142)
Massima numero 6289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/72 T. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SPETTANTE ALLO STATO - FINALITA' - TUTELA DI INTERESSI UNITARI - DISTINZIONE TRA ATTIVITA' REGIONALE PRODUTTIVE DI EFFETTI AL DI LA' DEL TERRITORIO REGIONALE O ALL'INTERNO DI ESSO - IRRILEVANZA.
SENT. 142/72 T. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SPETTANTE ALLO STATO - FINALITA' - TUTELA DI INTERESSI UNITARI - DISTINZIONE TRA ATTIVITA' REGIONALE PRODUTTIVE DI EFFETTI AL DI LA' DEL TERRITORIO REGIONALE O ALL'INTERNO DI ESSO - IRRILEVANZA.
Testo
Non e' da accogliere l'interpretazione dell'art. 17, legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo cui il potere di indirizzo, da porre in funzione del coordinamento, sarebbe esercitabile solo rispetto ad attivita' produttive di effetti al di la' del territorio regionale. Al contrario, la tutela di interessi unitari voluta assicurare da detto articolo ricorre proprio in confronto a competenze che, pur non riflettendosi su altre Regioni, non potrebbero essere rilasciate all'assoluta discrezionalita' dell'ente che ne e' titolare senza danno per l'intera collettivita' nazionale.
Non e' da accogliere l'interpretazione dell'art. 17, legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo cui il potere di indirizzo, da porre in funzione del coordinamento, sarebbe esercitabile solo rispetto ad attivita' produttive di effetti al di la' del territorio regionale. Al contrario, la tutela di interessi unitari voluta assicurare da detto articolo ricorre proprio in confronto a competenze che, pur non riflettendosi su altre Regioni, non potrebbero essere rilasciate all'assoluta discrezionalita' dell'ente che ne e' titolare senza danno per l'intera collettivita' nazionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte