Sentenza 142/1972 (ECLI:IT:COST:1972:142)
Massima numero 6289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6272  6273  6274  6275  6276  6277  6278  6279  6280  6281  6282  6283  6284  6285  6286  6287  6288  6290  6291  6292  6293  6294  6295  6296  6297


Titolo
SENT. 142/72 T. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - FUNZIONE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SPETTANTE ALLO STATO - FINALITA' - TUTELA DI INTERESSI UNITARI - DISTINZIONE TRA ATTIVITA' REGIONALE PRODUTTIVE DI EFFETTI AL DI LA' DEL TERRITORIO REGIONALE O ALL'INTERNO DI ESSO - IRRILEVANZA.

Testo
Non e' da accogliere l'interpretazione dell'art. 17, legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo cui il potere di indirizzo, da porre in funzione del coordinamento, sarebbe esercitabile solo rispetto ad attivita' produttive di effetti al di la' del territorio regionale. Al contrario, la tutela di interessi unitari voluta assicurare da detto articolo ricorre proprio in confronto a competenze che, pur non riflettendosi su altre Regioni, non potrebbero essere rilasciate all'assoluta discrezionalita' dell'ente che ne e' titolare senza danno per l'intera collettivita' nazionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte