Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/05/2020; Decisione del
20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Vigilanza - Possibile stipula, da parte degli enti di gestione, di convenzioni anche con soggetti non istituzionali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Vigilanza - Possibile stipula, da parte degli enti di gestione, di convenzioni anche con soggetti non istituzionali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 32, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, in tema di vigilanza sulle aree protette, che permette all'ente di gestione del parco di stipulare convenzioni con soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio, ovvero competenti all'accertamento e alla contestazione di violazioni in materia ambientale, faunistica, venatoria, ittica ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al Corpo forestale dello Stato. Nel nuovo assetto di competenze tra Stato e Regione sui parchi naturali regionali non ogni disposizione della legge n. 394 del 1991 si può imporre alla sfera legislativa regionale. Pertanto, sebbene l'art. 23 della citata legge quadro permetta all'ente parco il convenzionamento per la gestione del parco, esclusa la vigilanza, esso non reca in sé un livello di tutela ambientale minimo ed uniforme, tale da imporsi all'autonomia regionale di gestione dei propri parchi, quando essa accresce i mezzi di vigilanza a presidio del bene ambiente. Naturalmente, l'ente di gestione del parco non può spogliarsi del proprio compito di vigilanza diretta, sicché il convenzionamento dovrà risolversi in un ausilio, e non in una surroga, quanto al potere di vigilanza. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2011, n. 108 del 2005 e n. 307 del 2003).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 32, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, in tema di vigilanza sulle aree protette, che permette all'ente di gestione del parco di stipulare convenzioni con soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio, ovvero competenti all'accertamento e alla contestazione di violazioni in materia ambientale, faunistica, venatoria, ittica ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al Corpo forestale dello Stato. Nel nuovo assetto di competenze tra Stato e Regione sui parchi naturali regionali non ogni disposizione della legge n. 394 del 1991 si può imporre alla sfera legislativa regionale. Pertanto, sebbene l'art. 23 della citata legge quadro permetta all'ente parco il convenzionamento per la gestione del parco, esclusa la vigilanza, esso non reca in sé un livello di tutela ambientale minimo ed uniforme, tale da imporsi all'autonomia regionale di gestione dei propri parchi, quando essa accresce i mezzi di vigilanza a presidio del bene ambiente. Naturalmente, l'ente di gestione del parco non può spogliarsi del proprio compito di vigilanza diretta, sicché il convenzionamento dovrà risolversi in un ausilio, e non in una surroga, quanto al potere di vigilanza. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2011, n. 108 del 2005 e n. 307 del 2003).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
19/04/2019
n. 3
art. 22
co.
legge della Regione Liguria
22/02/1995
n. 12
art. 32
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte