Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43390  43391  43392  43393  43394  43395  43396  43397  43398  43399  43400  43401  43403


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Vigilanza - Possibile stipula, da parte degli enti di gestione, di convenzioni anche con soggetti non istituzionali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 22 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 32, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, in tema di vigilanza sulle aree protette, che permette all'ente di gestione del parco di stipulare convenzioni con soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio, ovvero competenti all'accertamento e alla contestazione di violazioni in materia ambientale, faunistica, venatoria, ittica ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al Corpo forestale dello Stato. Nel nuovo assetto di competenze tra Stato e Regione sui parchi naturali regionali non ogni disposizione della legge n. 394 del 1991 si può imporre alla sfera legislativa regionale. Pertanto, sebbene l'art. 23 della citata legge quadro permetta all'ente parco il convenzionamento per la gestione del parco, esclusa la vigilanza, esso non reca in sé un livello di tutela ambientale minimo ed uniforme, tale da imporsi all'autonomia regionale di gestione dei propri parchi, quando essa accresce i mezzi di vigilanza a presidio del bene ambiente. Naturalmente, l'ente di gestione del parco non può spogliarsi del proprio compito di vigilanza diretta, sicché il convenzionamento dovrà risolversi in un ausilio, e non in una surroga, quanto al potere di vigilanza. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2011, n. 108 del 2005 e n. 307 del 2003).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  19/04/2019  n. 3  art. 22  co. 

legge della Regione Liguria  22/02/1995  n. 12  art. 32  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte