Sentenza 142/1972 (ECLI:IT:COST:1972:142)
Massima numero 6291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6272  6273  6274  6275  6276  6277  6278  6279  6280  6281  6282  6283  6284  6285  6286  6287  6288  6289  6290  6292  6293  6294  6295  6296  6297


Titolo
SENT. 142/72 V. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE, DI CACCIA E DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE E DEI RELATIVI PERSONALI ED UFFICI - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 11, ART. 4, LETT. L - RISERVA ALLO STATO DEL DEMANIO ARMENTIZIO - DISCIPLINA CONTENUTA NEL R.D.LG. 30 DICEMBRE 1923, N. 3244, E IN SUCCESSIVI REGOLAMENTI - TUTELA INTERESSI ANCHE DIVERSI DA QUELLI DEL DEMANIO ARMENTIZIO.

Testo
Le norme di cui al r.d. delegato 30 dicembre 1923, n. 3244, e nei Regolamenti nn. 2801 del 1927 e 1706 del 1936, nel disporre la conservazione, la alienazione o la trasformazione in strade rotabili delle vie di comunicazione dette del demanio armentizio (e anche la legittimazione dei possessi abusivi delle aree dell'antico demanio) hanno a loro oggetto un insieme di interessi di cui quelli dell'industria armentizia costituiscono solo un settore, non isolabile dagli altri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte