Sentenza 142/1972 (ECLI:IT:COST:1972:142)
Massima numero 6291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/72 V. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE, DI CACCIA E DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE E DEI RELATIVI PERSONALI ED UFFICI - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 11, ART. 4, LETT. L - RISERVA ALLO STATO DEL DEMANIO ARMENTIZIO - DISCIPLINA CONTENUTA NEL R.D.LG. 30 DICEMBRE 1923, N. 3244, E IN SUCCESSIVI REGOLAMENTI - TUTELA INTERESSI ANCHE DIVERSI DA QUELLI DEL DEMANIO ARMENTIZIO.
SENT. 142/72 V. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE, DI CACCIA E DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE E DEI RELATIVI PERSONALI ED UFFICI - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 11, ART. 4, LETT. L - RISERVA ALLO STATO DEL DEMANIO ARMENTIZIO - DISCIPLINA CONTENUTA NEL R.D.LG. 30 DICEMBRE 1923, N. 3244, E IN SUCCESSIVI REGOLAMENTI - TUTELA INTERESSI ANCHE DIVERSI DA QUELLI DEL DEMANIO ARMENTIZIO.
Testo
Le norme di cui al r.d. delegato 30 dicembre 1923, n. 3244, e nei Regolamenti nn. 2801 del 1927 e 1706 del 1936, nel disporre la conservazione, la alienazione o la trasformazione in strade rotabili delle vie di comunicazione dette del demanio armentizio (e anche la legittimazione dei possessi abusivi delle aree dell'antico demanio) hanno a loro oggetto un insieme di interessi di cui quelli dell'industria armentizia costituiscono solo un settore, non isolabile dagli altri.
Le norme di cui al r.d. delegato 30 dicembre 1923, n. 3244, e nei Regolamenti nn. 2801 del 1927 e 1706 del 1936, nel disporre la conservazione, la alienazione o la trasformazione in strade rotabili delle vie di comunicazione dette del demanio armentizio (e anche la legittimazione dei possessi abusivi delle aree dell'antico demanio) hanno a loro oggetto un insieme di interessi di cui quelli dell'industria armentizia costituiscono solo un settore, non isolabile dagli altri.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte