Sentenza 142/1972 (ECLI:IT:COST:1972:142)
Massima numero 6293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/72 Z BIS. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE, DI CACCIA E DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE E DEI RELATIVI PERSONALI ED UFFICI - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 11, ART. 4, LETT. C - RISERVA ALLO STATO, QUANDO SIANO ESTESE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA E DEL COORDINAMENTO METODOLOGICO DELLE MEDESIME - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 142/72 Z BIS. REGIONI ORDINARIE - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE, DI CACCIA E DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE E DEI RELATIVI PERSONALI ED UFFICI - D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 11, ART. 4, LETT. C - RISERVA ALLO STATO, QUANDO SIANO ESTESE A TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA E DEL COORDINAMENTO METODOLOGICO DELLE MEDESIME - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sembra chiaro che la ricerca e la sperimentazione scientifica ed il coordinamento metodologico delle medesime quando siano estese, come e' previsto dalla lett. c dell'art. 4 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, a tutto il territorio nazionale non possono essere sottratte allo Stato, che solo dispone degli ingenti mezzi richiesti e solo puo' dare vita agli enti o istituti indirizzati a detti fini, differenziandoli per grandi settori, in modo da assicurare la necessaria specializzazione nonche' il coordinamento dei compiti ad essi assegnati.
Sembra chiaro che la ricerca e la sperimentazione scientifica ed il coordinamento metodologico delle medesime quando siano estese, come e' previsto dalla lett. c dell'art. 4 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, a tutto il territorio nazionale non possono essere sottratte allo Stato, che solo dispone degli ingenti mezzi richiesti e solo puo' dare vita agli enti o istituti indirizzati a detti fini, differenziandoli per grandi settori, in modo da assicurare la necessaria specializzazione nonche' il coordinamento dei compiti ad essi assegnati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte
legge 16/05/1970
n. 281
art. 17