Sentenza 143/1972 (ECLI:IT:COST:1972:143)
Massima numero 6298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 143/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SUSSISTENZA NELLA SPECIE - RIESAME IN SEDE DI PROCESSO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 143/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - SUSSISTENZA NELLA SPECIE - RIESAME IN SEDE DI PROCESSO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
E' precluso in sede di processo costituzionale il riesame del giudizio espresso dal giudice a quo sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale che sono state prospettate. (Nella specie, il Consiglio di Stato, ai fini delle decisioni di sua competenza in ordine ad un ricorso proposto contro gli atti del concorso alla cattedra di puericultura dell'Universita' di Napoli, aveva promosso il controllo della legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70, 73 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, contenente il t.u. delle leggi sull'istruzione superiore e dell'art. 4 del d.l. lgt. 5 aprile 1945, n. 238, concernente provvedimenti sull'istruzione. superiore, in riferimento agli artt. 3, 33, commi primo e quinto, 34, commi primo e terzo, 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, 24, 103 e 113 Cost., rilevando che, se fossero state dichiarate illegittime le norme sul procedimento dei concorsi a cattedre universitarie e quelle sulla composizione delle commissioni giudicatrici o soltanto alcune di queste ultime, sarebbero rimaste inficiate le attivita' svolte dalla commissione nominata per il concorso al quale il ricorrente aveva partecipato ed il conseguente provvedimento ministeriale contro il quale il ricorso era stato proposto).
E' precluso in sede di processo costituzionale il riesame del giudizio espresso dal giudice a quo sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale che sono state prospettate. (Nella specie, il Consiglio di Stato, ai fini delle decisioni di sua competenza in ordine ad un ricorso proposto contro gli atti del concorso alla cattedra di puericultura dell'Universita' di Napoli, aveva promosso il controllo della legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70, 73 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, contenente il t.u. delle leggi sull'istruzione superiore e dell'art. 4 del d.l. lgt. 5 aprile 1945, n. 238, concernente provvedimenti sull'istruzione. superiore, in riferimento agli artt. 3, 33, commi primo e quinto, 34, commi primo e terzo, 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, 24, 103 e 113 Cost., rilevando che, se fossero state dichiarate illegittime le norme sul procedimento dei concorsi a cattedre universitarie e quelle sulla composizione delle commissioni giudicatrici o soltanto alcune di queste ultime, sarebbero rimaste inficiate le attivita' svolte dalla commissione nominata per il concorso al quale il ricorrente aveva partecipato ed il conseguente provvedimento ministeriale contro il quale il ricorso era stato proposto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte