Sentenza 143/1972 (ECLI:IT:COST:1972:143)
Massima numero 6299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 143/72 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROCEDIMENTO DEI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEI SOLI PROFESSORI UNIVERSITARI DELLA MATERIA IN CONCORSO O DI MATERIE AFFINI - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4. - VIOLAZIONE DELLA REGOLA COSTITUZIONALE DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE (ART. 97, COMMA PRIMO, COST.) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 143/72 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROCEDIMENTO DEI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEI SOLI PROFESSORI UNIVERSITARI DELLA MATERIA IN CONCORSO O DI MATERIE AFFINI - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4. - VIOLAZIONE DELLA REGOLA COSTITUZIONALE DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE (ART. 97, COMMA PRIMO, COST.) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' razionale che le commissioni giudicatrici dei concorsi per le cattedre universitarie siano composte esclusivamente di professori universitari delle materia in concorso o di materie affini, trattandosi di considerare la personalita' scientifica dei candidati, e non essendo conferibile il relativo potere a persone estranee alle materie su cui si e' formata la preparazione dei concorrenti o a materia non affini alla stessa, perche' in tal modo si verrebbe ad affidare il giudizio sul candidato a chi non ha idoneita' a valutare l'attivita' sulla quale deve esprimere il proprio meditato avviso. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, sollevata in riferimento all'art. 97, comma primo, Cost., attesoche' il sistema introdotto dalle norme impugnate garantisce il buon andamento dell'amministrazione, assicurando scelte informate a conoscenza della materia di cui al concorso e del progresso che essa ha potuto far registrare.
E' razionale che le commissioni giudicatrici dei concorsi per le cattedre universitarie siano composte esclusivamente di professori universitari delle materia in concorso o di materie affini, trattandosi di considerare la personalita' scientifica dei candidati, e non essendo conferibile il relativo potere a persone estranee alle materie su cui si e' formata la preparazione dei concorrenti o a materia non affini alla stessa, perche' in tal modo si verrebbe ad affidare il giudizio sul candidato a chi non ha idoneita' a valutare l'attivita' sulla quale deve esprimere il proprio meditato avviso. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, sollevata in riferimento all'art. 97, comma primo, Cost., attesoche' il sistema introdotto dalle norme impugnate garantisce il buon andamento dell'amministrazione, assicurando scelte informate a conoscenza della materia di cui al concorso e del progresso che essa ha potuto far registrare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte