Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Sanzioni in caso di deroga alle disposizioni impartite dall'ente di gestione, per le violazioni del piano del parco o di altri specifici divieti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di buon andamento e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di argomentazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 23 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, che sostituisce l'art. 33 della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, determinando l'apparato sanzionatorio amministrativo in riferimento alle violazioni dei divieti indicati dal successivo art. 42, a quelle del piano del parco o agli interventi non preceduti da nulla osta, o a quelle dei regolamenti del parco, in quanto non più severamente sanzionate ai sensi delle lettere precedenti. La norma impugnata non interferisce con le sanzioni penali previste, ove applicabili, dall'art. 30, comma 1 della legge n. 394 del 1991, né disarticola l'unitario meccanismo sanzionatorio amministrativo tracciato dal comma 2, ma si limita ad esercitare la competenza a definire il trattamento sanzionatorio di illeciti amministrativi che le compete descrivere, in virtù del principio del parallelismo. Il ricorso, al contrario, non indica l'elemento dal quale il ricorrente ha tratto la convinzione che tale unitarietà garantisca uno standard minimo e uniforme di tutela ambientale. (Precedente citato: sentenza n. 137 del 2019).