Sentenza 143/1972 (ECLI:IT:COST:1972:143)
Massima numero 6301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 143/72 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROCEDIMENTO DEI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E POTERI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - FORMAZIONE DELLE TERNE - MANCANZA DI UNA PREDETERMINAZIONE DEI PRINCIPI DIRETTIVI CHE CONSENTANO L'AUTOLIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DELLE COMMISSIONI - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA E DI EGUAGLIANZA TRA I CONCORRENTI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 143/72 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROCEDIMENTO DEI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E POTERI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - FORMAZIONE DELLE TERNE - MANCANZA DI UNA PREDETERMINAZIONE DEI PRINCIPI DIRETTIVI CHE CONSENTANO L'AUTOLIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DELLE COMMISSIONI - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA E DI EGUAGLIANZA TRA I CONCORRENTI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il procedimento di formazione delle terne e' giustificato in quanto il concorso per cattedre universitarie non si presta alla preventiva determinazione di criteri di massima che autolimitino la discrezionalita' delle commissioni, essendo razionale ritenere che la personalita' e l'opera scientifica di un candidato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la comparazione debba avvenire soltanto raffrontando il merito intrinseco dell'attivita' svolta dai candidati, attraverso una valutazione che non puo' attingere a regole fisse, data la varieta' delle qualita' personali dei singoli concorrenti. Esso non da' causa a disparita' di trattamento, perche' il principio costituzionale di uguaglianza esige la differenziazione di situazioni non omogenee. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 97, comma primo e 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, nella parte riguardante il procedimento di formazione delle terne nei concorsi per cattedre universitarie.
Il procedimento di formazione delle terne e' giustificato in quanto il concorso per cattedre universitarie non si presta alla preventiva determinazione di criteri di massima che autolimitino la discrezionalita' delle commissioni, essendo razionale ritenere che la personalita' e l'opera scientifica di un candidato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la comparazione debba avvenire soltanto raffrontando il merito intrinseco dell'attivita' svolta dai candidati, attraverso una valutazione che non puo' attingere a regole fisse, data la varieta' delle qualita' personali dei singoli concorrenti. Esso non da' causa a disparita' di trattamento, perche' il principio costituzionale di uguaglianza esige la differenziazione di situazioni non omogenee. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 97, comma primo e 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, nella parte riguardante il procedimento di formazione delle terne nei concorsi per cattedre universitarie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte