Sentenza 143/1972 (ECLI:IT:COST:1972:143)
Massima numero 6302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 143/72 E. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROCEDIMENTO DEI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E POTERI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - MANCANZA DI UNA PREDETERMINAZIONE DEI PRINCIPI DIRETTIVI CHE CONSENTANO L'AUTOLIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DELLE COMMISSIONI - NATURA GIURIDICA DI QUESTE - IMPARZIALITA' E MOTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA - SINDACABILITA' IN SEDE GIURISDIZIONALE - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3,51, PRIMO COMMA, 24, 103 E 113 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 143/72 E. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROCEDIMENTO DEI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E POTERI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - MANCANZA DI UNA PREDETERMINAZIONE DEI PRINCIPI DIRETTIVI CHE CONSENTANO L'AUTOLIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DELLE COMMISSIONI - NATURA GIURIDICA DI QUESTE - IMPARZIALITA' E MOTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA - SINDACABILITA' IN SEDE GIURISDIZIONALE - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3,51, PRIMO COMMA, 24, 103 E 113 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La mancata imposizione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per cattedre universitarie di autolimitarsi, mediante predeterminazione dei principi direttivi, non impedisce il controllo giurisdizionale sul giudizio formulato su ciascun candidato che deve essere motivato anche in comparazione con quello espresso per gli altri. Non e' la categoria dei docenti che, attraverso i commissari, giudica i titoli dei candidati, ma e' un organo dello Stato che esprime un giudizio in piena imparzialita' anche verso coloro che non hanno seguito l'attivita' scientifica dei commissari e non ne accolgano le opinioni. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3,51, primo comma, 24, 103 e 113 Cost.- la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, per la parte concernente i poteri e gli obblighi delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari.
La mancata imposizione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per cattedre universitarie di autolimitarsi, mediante predeterminazione dei principi direttivi, non impedisce il controllo giurisdizionale sul giudizio formulato su ciascun candidato che deve essere motivato anche in comparazione con quello espresso per gli altri. Non e' la categoria dei docenti che, attraverso i commissari, giudica i titoli dei candidati, ma e' un organo dello Stato che esprime un giudizio in piena imparzialita' anche verso coloro che non hanno seguito l'attivita' scientifica dei commissari e non ne accolgano le opinioni. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3,51, primo comma, 24, 103 e 113 Cost.- la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, per la parte concernente i poteri e gli obblighi delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte