Sentenza 143/1972 (ECLI:IT:COST:1972:143)
Massima numero 6303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6298  6299  6300  6301  6302


Titolo
SENT. 143/72 F. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - CONCORSI PER CATTEDRE UNIVERSITARIE - COMMISSIONI GIUDICATRICI - OBBLIGHI - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4 - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA LIBERTA' DELL'INSEGNAMENTO E DELLA DESTINAZIONE DELLA SCUOLA A VANTAGGIO DI TUTTI - (ARTT. 33, PRIMO COMMA, E 34 COST.) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nei procedimenti dei concorsi per cattedre universitarie, l'osservanza delle regole della liberta' dell'insegnamento e della destinazione della scuola a vantaggio di tutti e' garantita dal fatto che le commissioni giudicatrici devono operare imparzialmente anche verso coloro che non appartengono alle scuole scientifiche alle quali dirigono le preferenze i loro componenti, e che esse non devono giudicare i concorrenti a seconda che questi si siano o non si siano adeguati ai loro insegnamenti. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68. 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, concernenti i concorsi per cattedre universitarie, sollevata in riferimento agli artt. 33, primo comma, e 34, primo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 1

Costituzione  art. 34  co. 1

Altri parametri e norme interposte