Sentenza 144/1972 (ECLI:IT:COST:1972:144)
Massima numero 6304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 144/72 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 - ASSUNTA SPEREQUAZIONE A DANNO DEI PRODUTTORI DI MEDICINALI DESTINATI ALL'USO DEI MUTUATI NEI CONFRONTI DI QUELLI CHE PRODUCONO FARMACI DESTINATI AL CONSUMO ORDINARIO - INSUSSISTENZA - DIFFERENZIAZIONE FONDATA SULLA DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
SENT. 144/72 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 - ASSUNTA SPEREQUAZIONE A DANNO DEI PRODUTTORI DI MEDICINALI DESTINATI ALL'USO DEI MUTUATI NEI CONFRONTI DI QUELLI CHE PRODUCONO FARMACI DESTINATI AL CONSUMO ORDINARIO - INSUSSISTENZA - DIFFERENZIAZIONE FONDATA SULLA DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Testo
L'imposizione dello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali a favore degli enti mutualistici non viola il principio di eguaglianza poiche' non istituisce una ingiustificata sperequazione a danno dei produttori di medicinali destinati all'uso dei mutuati nei confronti dei produttori di farmaci destinati all'uso ordinario. Trattasi invero di situazioni non omogenee, dalla cui diversita' scaturisce la razionalita' della differenziazione, che tende a imporre lo sconto, destinato a finanziare l'assistenza mutualistica farmaceutica, proprio sul prezzo dei medicinali che sono destinati a quel tipo di assistenza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro gli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 3 Cost.
L'imposizione dello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali a favore degli enti mutualistici non viola il principio di eguaglianza poiche' non istituisce una ingiustificata sperequazione a danno dei produttori di medicinali destinati all'uso dei mutuati nei confronti dei produttori di farmaci destinati all'uso ordinario. Trattasi invero di situazioni non omogenee, dalla cui diversita' scaturisce la razionalita' della differenziazione, che tende a imporre lo sconto, destinato a finanziare l'assistenza mutualistica farmaceutica, proprio sul prezzo dei medicinali che sono destinati a quel tipo di assistenza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro gli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte