Sentenza 144/1972 (ECLI:IT:COST:1972:144)
Massima numero 6305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 144/72 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEI COMUNI E DELLE ISTITUZIONI LOCALI DI ASSISTENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - DIFFERENZIAZIONE FONDATA SULLA DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 144/72 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEI COMUNI E DELLE ISTITUZIONI LOCALI DI ASSISTENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - DIFFERENZIAZIONE FONDATA SULLA DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'imposizione dello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali a favore degli enti mutualistici non viola il principio di eguaglianza perche' la limitazione del detto beneficio ad alcuni soltanto degli enti mutualistici esistenti, con esclusione dei Comuni e delle istituzioni locali di assistenza, riflette le sostanziali differenze delle situazioni, necessariamente disciplinate da un sistema proprio di norme. Invero gli enti esclusi erogano prestazioni sostanzialmente diverse da quelle cui sono tenuti gli altri enti mutualistici, e si puo' comunque ravvisare una razionale giustificazione della disciplina in esame nella finalita' di agevolare i nuovi compiti assistenziali attribuiti agli enti stessi con l'estensione ai pensionati di invalidita' e vecchiaia del trattamento assistenziale di malattia. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 3 Cost.
L'imposizione dello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali a favore degli enti mutualistici non viola il principio di eguaglianza perche' la limitazione del detto beneficio ad alcuni soltanto degli enti mutualistici esistenti, con esclusione dei Comuni e delle istituzioni locali di assistenza, riflette le sostanziali differenze delle situazioni, necessariamente disciplinate da un sistema proprio di norme. Invero gli enti esclusi erogano prestazioni sostanzialmente diverse da quelle cui sono tenuti gli altri enti mutualistici, e si puo' comunque ravvisare una razionale giustificazione della disciplina in esame nella finalita' di agevolare i nuovi compiti assistenziali attribuiti agli enti stessi con l'estensione ai pensionati di invalidita' e vecchiaia del trattamento assistenziale di malattia. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte