Sentenza 144/1972 (ECLI:IT:COST:1972:144)
Massima numero 6306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 144/72 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - ASSUNTO CONTRASTO CON IL REGIME DI PREZZO FISSO DEI MEDICINALI EX ART. 125 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE - INSUSSISTENZA - FINALITA' UNICA DELLE DISPOSIZIONI PUR NEL DIVERSO AMBITO DI OPERATIVITA' - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 144/72 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - ASSUNTO CONTRASTO CON IL REGIME DI PREZZO FISSO DEI MEDICINALI EX ART. 125 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE - INSUSSISTENZA - FINALITA' UNICA DELLE DISPOSIZIONI PUR NEL DIVERSO AMBITO DI OPERATIVITA' - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'imposizione dello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali a favore di enti mutualistici non contrasta con il regime di prezzo fisso dei medicinali di cui all'art.125 T.U. leggi sanitarie, poiche' entrambe le disposizioni tendono, sia pure attraverso mezzi diversi, alla tutela della salute pubblica, e trattasi comunque di sconto non rimesso alla discrezionalita' del fabbricante, ed operante in un campo diverso da quello cui e' destinato ad incidere il citato art. 125, cioe' la disciplina della libera concorrenza in quel delicato settore. Devesi pertanto escludere che la disciplina in esame presenti aspetti di irrazionale contrasto con la ripetuta norma del T.U. leggi sanitarie, e deve quindi ritenersi infondata la censura di illegittimita' costituzionale degli artt. 4, l. 4 agosto 1955, n. 692, 32 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 3 Cost.
L'imposizione dello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali a favore di enti mutualistici non contrasta con il regime di prezzo fisso dei medicinali di cui all'art.125 T.U. leggi sanitarie, poiche' entrambe le disposizioni tendono, sia pure attraverso mezzi diversi, alla tutela della salute pubblica, e trattasi comunque di sconto non rimesso alla discrezionalita' del fabbricante, ed operante in un campo diverso da quello cui e' destinato ad incidere il citato art. 125, cioe' la disciplina della libera concorrenza in quel delicato settore. Devesi pertanto escludere che la disciplina in esame presenti aspetti di irrazionale contrasto con la ripetuta norma del T.U. leggi sanitarie, e deve quindi ritenersi infondata la censura di illegittimita' costituzionale degli artt. 4, l. 4 agosto 1955, n. 692, 32 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte