Sentenza 144/1972 (ECLI:IT:COST:1972:144)
Massima numero 6307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6304  6305  6306  6308  6309  6310  6311  6312  6313  6314  6315  6316


Titolo
SENT. 144/72 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32; D.L. 27 AGOSTO 1970, N. 621 ART. 43 - FINALITA' DELLE NORME - PRELIEVO DI RICCHEZZA A CARICO DEI PRODUTTORI ED A FAVORE DI ENTI PUBBLICI - NATURA GIURIDICA DI PRESTAZIONE PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali previsto dagli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 e 43 D.L. 27 agosto 1970, n. 621 a favore degli enti mutualistici si traduce in un prelievo di ricchezza a carico dei produttori ed a favore di enti pubblici, istituito con atto dell'autorita' e senza concorso del soggetto passivo, ed ha pertanto la natura giuridica di prestazione patrimoniale ai sensi dell'art. 23 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte