Sentenza 144/1972 (ECLI:IT:COST:1972:144)
Massima numero 6308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 144/72 E. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32; D.L. 27 AGOSTO 1970, N. 621, ART. 43 - ANALOGIA CON ALTRE PRESTAZIONI COATTIVE IMPOSTE A FINI PUBBLICI - DESTINAZIONE DEL PROVENTO AD ENTI PUBBLICI - PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - OPERATIVITA' NELLA MATERIA. (COSTITUZIONE, ART. 53).
SENT. 144/72 E. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32; D.L. 27 AGOSTO 1970, N. 621, ART. 43 - ANALOGIA CON ALTRE PRESTAZIONI COATTIVE IMPOSTE A FINI PUBBLICI - DESTINAZIONE DEL PROVENTO AD ENTI PUBBLICI - PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - OPERATIVITA' NELLA MATERIA. (COSTITUZIONE, ART. 53).
Testo
La imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore degli enti mutualistici ed a carico dei produttori sancito dagli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e 43 d.l. 27 agosto 1970, n. 621 trova piena analogia in quella serie di prestazioni coattive che sono imposte per sopperire ai fini pubblici riservati allo Stato o affidati ai suoi organi speciali o ad enti che lo Stato stesso crea o riconosce per il conseguimento dei fini suddetti. E' infatti evidente nello sconto suddetto la sussistenza del fine pubblico, la destinazione del provento ad enti pubblici nonche' la coattivita' della prestazione. Pertanto nella specie si versa in materia regolata dall'art. 53 Cost. ed e' quindi da ritenere operante il principio della capacita' contributiva.
La imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore degli enti mutualistici ed a carico dei produttori sancito dagli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e 43 d.l. 27 agosto 1970, n. 621 trova piena analogia in quella serie di prestazioni coattive che sono imposte per sopperire ai fini pubblici riservati allo Stato o affidati ai suoi organi speciali o ad enti che lo Stato stesso crea o riconosce per il conseguimento dei fini suddetti. E' infatti evidente nello sconto suddetto la sussistenza del fine pubblico, la destinazione del provento ad enti pubblici nonche' la coattivita' della prestazione. Pertanto nella specie si versa in materia regolata dall'art. 53 Cost. ed e' quindi da ritenere operante il principio della capacita' contributiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte