Sentenza 144/1972 (ECLI:IT:COST:1972:144)
Massima numero 6309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 144/72 F. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - COSTITUZIONE, ART. 53 - INTERPRETAZIONE - IDONEITA' DEL SOGGETTO ALL'OBBLIGAZIONE D'IMPOSTA DEDUCIBILE DAL PRESUPPOSTO AL QUALE LA PRESTAZIONE E' COLLEGATA - ENTITA' E PROPORZIONALITA' DELL'ONERE TRIBUTARIO IMPOSTO DAL LEGISLATORE - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE SOTTO IL SOLO PROFILO DELL'ASSOLUTA ARBITRARIETA' O IRRAZIONALITA' DELLE NORME. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32; D.L. 27 AGOSTO 1970, N. 621, ART. 43 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA ECCESSIVA ONEROSITA' DEGLI SCONTI E DEL PRETESO ANNULLAMENTO DELLA REDDITIVITA' DELLE IMPRESE - INSUSSISTENZA.
SENT. 144/72 F. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - COSTITUZIONE, ART. 53 - INTERPRETAZIONE - IDONEITA' DEL SOGGETTO ALL'OBBLIGAZIONE D'IMPOSTA DEDUCIBILE DAL PRESUPPOSTO AL QUALE LA PRESTAZIONE E' COLLEGATA - ENTITA' E PROPORZIONALITA' DELL'ONERE TRIBUTARIO IMPOSTO DAL LEGISLATORE - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE SOTTO IL SOLO PROFILO DELL'ASSOLUTA ARBITRARIETA' O IRRAZIONALITA' DELLE NORME. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32; D.L. 27 AGOSTO 1970, N. 621, ART. 43 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA ECCESSIVA ONEROSITA' DEGLI SCONTI E DEL PRETESO ANNULLAMENTO DELLA REDDITIVITA' DELLE IMPRESE - INSUSSISTENZA.
Testo
Per capacita' contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi l'idoneita' soggettiva alla obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto al quale la prestazione e' collegata, senza che spetti al giudice della legittimita' delle leggi valutare e determinare l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il controllo di legittimita' sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme. E' di conseguenza precluso alla Corte sia l'esame analitico delle varie componenti della situazione economica delle aziende produttrici di medicinali in funzione della incidenza dello sconto obbligatorio a favore degli enti mutualistici sui loro bilanci, sia la valutazione della situazione economica generale del settore e particolare delle singole aziende, non potendosi negare nella specie la realta' del presupposto del tributo, identificabile nella concreta esistenza del prezzo di vendita, mentre la misura dell'obbligazione appare conforme al precetto costituzionale, perche' e' rapportata percentualmente al presupposto stesso, di cui rappresenta una funzione e risulta cosi' direttamente da esso deducibile. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, 43 d.l. 27 agosto 1970, n. 621, sollevata in relazione all'art. 53 Cost. sotto il profilo della eccessiva onerosita' degli sconti e del conseguente preteso annullamento della redditivita' delle imprese.
Per capacita' contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi l'idoneita' soggettiva alla obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto al quale la prestazione e' collegata, senza che spetti al giudice della legittimita' delle leggi valutare e determinare l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il controllo di legittimita' sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme. E' di conseguenza precluso alla Corte sia l'esame analitico delle varie componenti della situazione economica delle aziende produttrici di medicinali in funzione della incidenza dello sconto obbligatorio a favore degli enti mutualistici sui loro bilanci, sia la valutazione della situazione economica generale del settore e particolare delle singole aziende, non potendosi negare nella specie la realta' del presupposto del tributo, identificabile nella concreta esistenza del prezzo di vendita, mentre la misura dell'obbligazione appare conforme al precetto costituzionale, perche' e' rapportata percentualmente al presupposto stesso, di cui rappresenta una funzione e risulta cosi' direttamente da esso deducibile. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, 43 d.l. 27 agosto 1970, n. 621, sollevata in relazione all'art. 53 Cost. sotto il profilo della eccessiva onerosita' degli sconti e del conseguente preteso annullamento della redditivita' delle imprese.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte