Sentenza 144/1972 (ECLI:IT:COST:1972:144)
Massima numero 6311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6304  6305  6306  6307  6308  6309  6310  6312  6313  6314  6315  6316


Titolo
SENT. 144/72 H. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32; D.L. 27 AGOSTO 1970, N. 621, ART. 43 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 41 E 43 DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DEL SISTEMA DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI DA PARTE DEL C.I.P. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Lamentandosi la pretesa eccessivita' dello sconto sul prezzo dei medicinali imposto a favore degli enti mutualistici a carico dei produttori dagli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, 43 d.l. 27 agosto 1970, n. 621, quale motivo di contrasto delle norme suddette con la liberta' di iniziativa economica (art. 41 Cost.); con la riserva di legge per il trasferimento di imprese allo Stato o ad enti pubblici o a comunita' di lavoratori e di utenti (art. 43 Cost.) e con la tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), si configura, in realta', un contrasto non tra le norme impugnate e gli invocati principi costituzionali quanto tra questi ed il sistema di determinazione dei prezzi ad opera del C.I.P., la cui influenza in ordine alla fondatezza della questione e' certamente da escludere (1). E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme sopra indicate sollevata in relazione agli artt. 32, 41 e 43 della Costituzione. (1) V. 144/72 F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte