Sentenza 144/1972 (ECLI:IT:COST:1972:144)
Massima numero 6312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6304  6305  6306  6307  6308  6309  6310  6311  6313  6314  6315  6316


Titolo
SENT. 144/72 I. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n.692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, che prevedono lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore degli enti mutualistici, sollevata in relazione all'art. 32 Cost.., e' infondata perche' i paventati effetti negativi sulla salute pubblica si configurano solo come accidentalita' di fatto al di fuori della previsione impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte