Sentenza 144/1972 (ECLI:IT:COST:1972:144)
Massima numero 6313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6304  6305  6306  6307  6308  6309  6310  6311  6312  6314  6315  6316


Titolo
SENT. 144/72 L. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32; D.L. 27 AGOSTO 1970, N. 621, ART. 43 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 43 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - TRATTASI DI MATERIA COMPRESA NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 23 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, legge 4 agosto 1955, n. 692, 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, 43 d.l. 27 agosto 1970, n. 621, che prevedono lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore degli enti mutualistici, sollevata in relazione agli artt. 41 e 43 Cost., trattandosi di materia compresa nella sfera di applicazione dell'art. 23 Cost. e quindi estranea alla disciplina costituzionale della iniziativa economica privata e dell'attribuzione ad enti pubblici di determinate categorie di imprese.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte