Sentenza 144/1972 (ECLI:IT:COST:1972:144)
Massima numero 6314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6304  6305  6306  6307  6308  6309  6310  6311  6312  6313  6315  6316


Titolo
SENT. 144/72 M. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - RISERVA DI LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 23 - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE IN SEDE LEGISLATIVA DEGLI ESTREMI DELLA PRESTAZIONE IMPOSTA - FATTISPECIE - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ART. 4 - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - ATTINENZA DELLA DISPOSIZIONE AL MOMENTO ATTUATIVO E NON IMPOSITIVO DELLA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. ha lo scopo di garantire che gli estremi della prestazione imposta sia effettuata in sede legislativa, onde garantire il cittadino dagli abusi del potere esecutivo. L'art. 4 della legge n. 692 del 1955, che impone lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore degli enti mutualistici, dopo la sentenza 70 del 1960 di questa Corte, e' in armonia con dettato costituzionale, ed il fatto che la imposizione patrimoniale in esame possa essere resa operante a seguito della scelta discrezionale, da parte degli Enti stessi, del sistema di assistenza indiretta, non attiene al momento impositivo della prestazione, coperto interamente dalla norma legislativa, ma al suo momento attuativo, il cui verificarsi, rispetto all'esigenza garantistica che sta alla base della norma costituzionale, e' del tutto indifferente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 23 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte