Sentenza 145/1972 (ECLI:IT:COST:1972:145)
Massima numero 6317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 145/72. PROCESSO PENALE - NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO ALL'IMPUTATO (IRREPERIBILE NELLA SPECIE) - ESCLUSIONE DEI PATROCINATORI LEGALI E DEI PRATICANTI PROCURATORI (EX ART. 128, COD. PROC. PEN.) - COD. PROC. PEN., ARTT. 192, ULTIMO COMMA, E 529, PRIMO COMMA - DIVIETO PER IL PRATICANTE PROCURATORE DI PROPORRE IMPUGNAZIONE E DI DARE MANDATO A UN AVVOCATO CASSAZIONISTA DI SOTTOSCRIVERE I MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 128 c.p.p., statuisce che il difensore d'ufficio debba essere nominato fra gli avvocati e procuratori e non anche fra i patrocinatori legali e i praticanti procuratori. Pertanto, nel caso in cui sia stato erroneamente nominato difensore d'ufficio un praticante procuratore, non puo' ritenersi che gli artt. 192 e 529 c.p.p. violino gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per il fatto di non riconoscere a costui il diritto di proporre impugnazione e di dare mandato a un avvocato cassazionista di sottoscrivere i motivi del ricorso per cassazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte