Sentenza 147/1972 (ECLI:IT:COST:1972:147)
Massima numero 6319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
14/07/1972; Decisione del
14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 147/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL GOVERNO - VALIDITA' DELLE STESSE NORME DETTATE PER L'INTERVENTO NEI GIUDIZI INCIDENTALI - NECESSITA' DI UN MANDATO O DI UNO SPECIFICO ATTO DA CUI RISULTI LA VOLONTA' DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 20, TERZO COMMA).
SENT. 147/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL GOVERNO - VALIDITA' DELLE STESSE NORME DETTATE PER L'INTERVENTO NEI GIUDIZI INCIDENTALI - NECESSITA' DI UN MANDATO O DI UNO SPECIFICO ATTO DA CUI RISULTI LA VOLONTA' DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ESCLUSIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 20, TERZO COMMA).
Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale proposti in via principale valgono riguardo alla rappresentanza e difesa del Governo le norme dettate per l'intervento nei giudizi incidentali, e sono applicabili i principi riconosciuti validi dalla Corte riguardo alla non necessarieta' di un mandato o di uno specifico atto, rivestito di forma particolare, da cui risulti la volonta' del Presidente del Consiglio dei ministri, occorrendo solo che questa si esprima attraverso i canali necessari e sufficienti in relazione al contenuto dell'atto stesso. (Nella specie, il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con cui era promossa la questione di legittimita' costituzionale di una legge della Regione Lombardia, risultava sottoscritto solo da un Avvocato dello Stato e da esso non emergeva se vi fosse stata una formale deliberazione o determinazione del Presidente). Cfr.: sent. n. 6 del 1969.
Nei giudizi di legittimita' costituzionale proposti in via principale valgono riguardo alla rappresentanza e difesa del Governo le norme dettate per l'intervento nei giudizi incidentali, e sono applicabili i principi riconosciuti validi dalla Corte riguardo alla non necessarieta' di un mandato o di uno specifico atto, rivestito di forma particolare, da cui risulti la volonta' del Presidente del Consiglio dei ministri, occorrendo solo che questa si esprima attraverso i canali necessari e sufficienti in relazione al contenuto dell'atto stesso. (Nella specie, il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con cui era promossa la questione di legittimita' costituzionale di una legge della Regione Lombardia, risultava sottoscritto solo da un Avvocato dello Stato e da esso non emergeva se vi fosse stata una formale deliberazione o determinazione del Presidente). Cfr.: sent. n. 6 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 20
co. 3