Sentenza 147/1972 (ECLI:IT:COST:1972:147)
Massima numero 6320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6319  6321  6322  6323


Titolo
SENT. 147/72 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - POTERE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI PRESENTARE IL RICORSO SENZA PREVIA DELIBERAZIONE CONSILIARE PER RAGIONI DI URGENZA - ESCLUSIONE. (COST., ART. 127, ULTIMO COMMA; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 31, PRIMO COMMA).

Testo
Il potere di promuovere una questione di legittimita' costituzionale in via principale relativamente ad una legge regionale spetta al Governo, nel senso che e' il Consiglio dei ministri a dover deliberare al riguardo ed il Presidente del Consiglio e' legittimato ad agire se ed in quanto sussista la detta determinazione del Consiglio dei ministri. Correlativamente, nemmeno in caso di necessita' ed urgenza il Presidente puo' sostituirsi in sede decisionale al Consiglio dei ministri (salvo ratifica o conferma del Consiglio stesso). Cfr.: sentt. n. 76 del 1963, n. 119 del 1966 e n. 8 del 1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31    co. 1