Sentenza 147/1972 (ECLI:IT:COST:1972:147)
Massima numero 6321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  14/07/1972;  Decisione del  14/07/1972
Deposito del 27/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6319  6320  6322  6323


Titolo
SENT. 147/72 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - CONTROLLO DELLO STATO SULLE LEGGI REGIONALI - DELIBERAZIONE GOVERNATIVA DI RINVIO - ESAURIMENTO DEI SUOI EFFETTI CON LA RIAPPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE - ESCLUSIONE - IMPLICA PREDETERMINAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DELLE LINEE ESSENZIALI DELL'EVENTUALE RICORSO ALLA CORTE E DEL CONSEGUENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' - ESTENSIONE DELLA VOLONTA' GOVERNATIVA DI OPPOSIZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA LEGGE REGIONALE RIAPPROVATA - MANCANZA DI UNA FORMALE CONSTATAZIONE DI TALE VOLONTA' ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - SUCCESSIVO ATTO CONSILIARE DI CONFERMA - AMMISSIBILITA' - SANATORIA DI OGNI EVENTUALE VIZIO DEL RICORSO.

Testo
Poiche' la richiesta del Governo di riesame delle leggi regionali, prevista dall'art. 127 Cost., deve essere preceduta dal controllo del Consiglio dei ministri, per cui presuppone che la legge rinviata al Consiglio regionale sia ritenuta inficiata da vizi di legittimita' costituzionale, si' da predeterminare le linee essenziali dell'eventuale ricorso alla Corte e del conseguente giudizio di legittimita' in caso di riapprovazione, sanzionando la volonta' attuale del Governo stesso di opposizione nei confronti della legge regionale per ragioni di legittimita' (perche' eccedente la competenza della Regione), sulla base di tale persistente volonta' il Presidente del Consiglio puo' promuovere il giudizio se per ragioni eccezionali non ne sia possibile l'ulteriore constatazione all'atto della proposizione del ricorso, salva la riaffermazione con formale deliberazione, in modo diretto o indiretto, da parte del Consiglio dei ministri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte